Il Ministero dell'Economia, in occasione delle risposte fornite ieri ad alcune interrogazioni parlamentari in Commissione Camera, ha fatto il "punto" sul tema del superbonus del 110% per chi acquista case antisismiche. Il Ministero ha così ricordato che la detrazione in oggetto ha una sua autonoma e precisa collocazione, con uno specifico regime applicativo, rispetto alle regole generali della detrazione del 110%. Il dubbio sollevato dai parlamentari era se - tenuto conto delle proroghe intervenute con il varo della legge di bilancio 2022 - il termine per fruire del superbonus fosse da intendersi comunque considerato al 30/06/2022 e, di conseguenza, quali azioni fossero state attivate dal ministero, al fine di fare chiarezza sulle relative modalità applicative.

I funzionari del dicastero hanno ricordato, innanzitutto, che il comma 1-septies del dl 63/2013, dispone una detrazione del 75% o dell'85% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare con caratteristiche antisismiche, entro una soglia di spesa pari a 96 mila euro per ciascuna unità immobiliare oggetto di compravendita, che viene riconosciuto al cessionario di una unità immobiliare collocata in una particolare zona sismica (1, 2 e 3), sempre che l'intervento di demolizione e ricostruzione sia stato eseguito su un intero edificio da una impresa di costruzione e/o ristrutturazione venditrice, con il passaggio alla classe di rischio inferiore o di due classi inferiori. Il comma 4, dell'art. 119 del decreto Rilancio prevede l'incremento al 110% della detrazione per gli acquisti eseguiti nell'intervallo tra l'1/07/2020 e il 30/06/2022; sul punto l'Agenzia delle entrate (risposta 57/2022) ha confermato che “l'aliquota più elevata si applica alle spese sostenute nel lasso temporale di vigenza del superbonus dai soggetti elencati nel comma 9 del medesimo articolo 119 e che riguardano gli interventi realizzati su immobili ammessi a tale agevolazione”. La conseguenza è che, sempre per l'agenzia, l'acquirente (persona fisica) di unità immobiliari residenziali può beneficiare della detrazione del 110%, sussistendo tutte le condizioni richieste, se l'acquisto di case antisismiche avviene attraverso un atto di compravendita stipulato entro il 30/06/2022, non trovando applicazione le proroghe di cui alle lettere e) e f) del comma 28, dell'art. 1 della legge 234/2021 che hanno prorogato l'applicazione del 110%, salvo che per le unità unifamiliari, al 31/12/2025.