A partire dal 1° ottobre 2021 l’accesso ai portali ENEA per l'inserimento di nuove pratiche super ecobonus 110%, ecobonus ordinario, bonus facciate e bonus casa per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili occorre lo SPID.
Fino al 30 settembre saranno attive sia le vecchie che le nuove procedure.

  • Sul sito ENEA per il super ecobonus 110% è obbligatorio compilare e protocollare le asseverazioni e le schede descrittive degli interventi di efficientamento energetico effettuati.
    Con le nuove procedure, sia la registrazione di nuovi account di tipo “Asseveratore” sia l’inserimento di nuove asseverazioni sarà consentito unicamente attraverso l’accesso mediante SPID.
  • In particolare, dal 1° ottobre, per le persone fisiche, l’inserimento delle nuove dichiarazioni sarà possibile solo mediante l’accesso con SPID.
  • Nessuna modifica, invece, per le aziende. Anche dopo il 1° ottobre, infatti, sia la creazione di nuovi account sia l’inserimento delle nuove dichiarazioni continueranno ad avvenire utilizzando le credenziali di accesso ENEA (e-mail e password).

Comunicazione bonus casa 2021

Sussiste l'obbligo di invio dei dati all’ENEA per i seguenti interventi:

  • riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali, coperture e pavimenti;
  • sostituzione di infissi;
  • installazione di collettori solari, sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione, generatori di calore ad aria a condensazione, pompe di calore per climatizzazione degli ambienti, ecc;
  • installazione di elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici e asciugatrici), di classe energetica minima A+, ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non sono classificati. Gli acquisti effettuati nel 2021 sono ammessi al bonus mobili solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2020 (legge di Bilancio 2021, articolo 1, comma 58).

Comunicazione per l’ecobonus e il bonus facciate

  • Devono invece essere trasmesse attraverso il sito ecobonus2021 le pratiche relative all’ecobonus del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% e al bonus facciate, per gli interventi con fine lavori nel 2021.
  • Per il bonus facciate, l’invio della scheda descrittiva è richiesto esclusivamente per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio.

Quando effettuare le comunicazioni

  • Le comunicazioni relative all’ecobonus, al bonus facciate e al bonus casa devono essere inviate entro 90 giorni dalla data di fine lavori o del collaudo.
  • Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, la data di collaudo anche parziale o la data della dichiarazione di conformità, quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.
  • Per il bonus casa, la trasmissione all’ENEA dei dati è obbligatoria, ma, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 46/E/2019, il diritto al bonus non viene meno se non viene effettuata.