L’asseverazione di congruità dei prezzi corrisposti e dei costi sostenuti in occasione della realizzazione di interventi edilizi agevolati, redatta da un professionista abilitato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Dpr 75/2013 ed obbligatoria, per i lavori che beneficiano del c.d. "superbonus", sia in caso di cessione del credito sia in caso di c.d. "detrazione diretta", deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento di effettuazione della spesa. Nel caso in cui il fornitore abbia invece riconosciuto al committente lo sconto in fattura integrale (ed in assenza quindi di un pagamento materiale) bisogna fare riferimento alla data di emissione della fattura. L’importante chiarimento è arrivato con una risposta ad interpello (la n. 1/2024) pubblicata dall'Agenzia delle Entrate in data 5 gennaio 2024.
Nel rispondere al quesito posto da un condominio e richiamando i contenuti della circolare n. 23/2022, l'Agenzia ha difatti ricordato che l’asseverazione di congruità deve essere rilasciata «al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori» e deve essere effettuata «utilizzando il prezziario vigente al momento del sostenimento delle spese» precisando altresì che, per le persone fisiche, «compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa», le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento mentre in caso di sconto integrale in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento materiale dei lavori), «occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore».
Bonus ordinari
Nel rispondere al quesito posto da un condominio e richiamando i contenuti della circolare n. 23/2022, l'Agenzia ha difatti ricordato che l’asseverazione di congruità deve essere rilasciata «al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori» e deve essere effettuata «utilizzando il prezziario vigente al momento del sostenimento delle spese» precisando altresì che, per le persone fisiche, «compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa», le spese si intendono sostenute alla data dell’effettivo pagamento mentre in caso di sconto integrale in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento materiale dei lavori), «occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore».
Bonus ordinari
E' appena il caso di evidenziare come la risposta appena fornita (o meglio confermata) dall'Agenzia delle Entrate sul delicato argomento della data di riferimento delle asseverazioni trovi piena applicabilità a tutti quei casi nei quali la normativa in vigore preveda obbligatoriamente la verifica di congruità dei costi sostenuti, ivi comprese pertanto le cessioni dirette di bonus edilizi c.d. ordinari (bonus barriere architettoniche, bonus ristrutturazioni, ecobonus ordinario, ecc.) anche realizzatesi sotto forma di "sconto in fattura" (ma dovendosi in quest'ultimo caso far riferimento alla data di pagamento dell'importo non agevolato e non - come previsto in caso di superbonus - alla data di emissione della fattura) e con le uniche eccezioni rappresentate dalle opere realizzate in edilizia c.d. "libera" (ex art. 6 del d.P.R. n. 380/2001) e dagli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio (ex art. 121 comma 1-ter legge 77/2020).