CORREZIONE POST ACCETTAZIONE DEL CREDITO: L'AGENZIA CAMBIA ROTTA
Come già evidenziato nei precedenti articoli pubblicati sul ns. portale web ed aventi ad oggetto l'applicazione pratica degli strumenti rettificativi previsti dalla circolare 33/E/2022, qualora l’accettazione del credito da parte del cessionario o del fornitore cessionario sia già avvenuta, l’«annullamento dell’accettazione del credito» può avvenire solamente inviando all’indirizzo di posta elettronica annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it l’istanza allegata alla circolare e denominata «Richiesta di annullamento dell’accettazione dei crediti ceduti». La prassi operativa richiamata dalla predetta circolare consentiva di effettuare l'inoltro telematico della comunicazione di cessione corretta anche prima dell'invio dell'istanza di annullamento, consigliando comunque al cedente di assicurarsi, eventualmente con impegno scritto, che il soggetto cessionario, nel frattempo, non cedesse a terzi, né utilizzasse in compensazione il credito risultante dalla prima comunicazione (presente in piattaforma nelle more delle procedure di rettifica e sovrapposto al nuovo credito).

Con la Faq pubblicata il 27 dicembre 2022 l'Agenzia delle Entrate cambia radicalmente rotta: la nuova comunicazione di opzione per la cessione dei bonus edilizi o dell'avvenuto "sconto in fattura" corretta e sostitutiva di quella precedentemente errata dovrà essere inviata all’agenzia delle Entrate solamente dopo aver ricevuto notizia dell’annullamento dell’accettazione dei crediti derivanti dalla comunicazione errata da parte del soggetto cessionario. Il consiglio dell'Agenzia delle Entrate, che arriva da una Faq del 27 dicembre 2022 e rettifica appunto la precedente posizione dell'Amministrazione finanziaria, è motivato dalla necessità di evitare la sovrapposizione delle due opzioni aventi ad oggetto il medesimo credito, circostanza che - tra l'altro - potrebbe determinare la sospensione degli effetti della nuova comunicazione ai fini del relativo controllo preventivo (sospensione che, si ricorda, può protrarsi per un periodo non superiore a 30 giorni).

Concludendo, a partire dalla data del 27/12/2022, il beneficiario della detrazione potrà inviare una nuova comunicazione di cessione di crediti fiscali in correzione di una precedentemente errata solamente dopo aver ricevuto notizia dell’annullamento dell’accettazione esercitata dal cessionario e sempre che il termine per l’invio della nuova comunicazione non sia scaduto. Nel quale ultimo caso il contribuente potrà comunque ancora avvalersi dell’istituto della c.d. remissione in bonis.