Dopo l’interpello n. 444 del 6 settembre scorso in materia di immobili strumentali d’impresa (per il quale si rimanda alla News dell'8 settembre u.s.) le Entrate tornano sull'argomento con altre due risposte (la 455 e la 456) ad interpelli proposti da Ets (enti del terzo settore).

L’Agenzia conferma come sia a livello oggettivo che soggettivo il perimetro applicativo del bonus barriere architettoniche del 75% incontri pochissimi limiti. Mentre a livello oggettivo difatti, considerato che la norma richiama gli interventi effettuati su edifici già esistenti senza ulteriori specificazioni, rientrano naturalmente nel campo applicativo della nuova disciplina agevolativa "gli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale", a livello soggettivo il campo di applicazione della nuova disposizione si estende "alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, agli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, alle società semplici, akle associazioni tra professionisti ed ai soggetti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali)".

Possono pertanto sfruttare l'agevolazione sia l'Asd (associazione sportiva dilettantistica) che vuole effettuare interventi di rimozione di barriere in un palazzetto dello sport sia una l'Aps (associazione di promozione sociale) che intende procedere al rifacimento degli impianti igienico sanitari, elettrici, citofonici ed in interventi mirati a garantire l’accessibilità alla sala Polivalente alle persone con ridotta mobilità su un immobile in categoria C/4.