Superbonus 110%:  (art. 1 comma 28)

Il 2022 vedrà ancora come protagonista principale il Superbonus 110%. La legge di Bilancio 2022 ne ha difatti prorogato la fruibilità e riscritto come segue il calendario delle scadenze:

- fino al 31 dicembre 2023 per gli interventi effettuati dai condomìni, dalle persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari e dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio interamente posseduto (la percentuale di detrazione scenderà al 70% per gli interventi effettuati nel 2024 ed al 65% per gli interventi effettuati nel 2025);

- fino al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati sulle unità immobiliari possedute dalle persone fisiche (villette unifamiliari ed unità immobiliari funzionalmente indipendenti);  la proroga è condizionata in questo caso all’effettuazione di lavori per almeno il 30% dell’«intervento complessivo» entro il 30 giugno 2022;

- fino al 31 dicembre 2023, per gli interventi effettuati dagli IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa.

Bonus facciate, bonus ordinari e bonus mobili:  (art. 1 commi da 37 a 39)

Il bonus facciate per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti viene confermato, con aliquota ridotta al 60%, fino al 31 dicembre 2022.
Vengono prorogati fino al 31 dicembre 2024 i seguenti bonus “ordinari":
- la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50% e con limite di spesa ad Euro 96.000 (si rammenta a quest'ultimo riguardo che l'aliquota di detrazione a regime è pari al 36%);
- l’ecobonus “ordinario”  per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari ;
- il sisma bonus “ordinario” (anche nella versione bonus acquisti) ex art. 16 D.L. n. 63/2013 (50-65-70-75%);
- il bonus mobili per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile, con spesa massima detraibile pari ad Euro 10.000,00 nel 2022 e ad Euro 5.000,00 nel 2023 e nel 2024.

Sconto in fattura/cessione del credito:  (art. 1 comma 29)

Vengono prorogate come segue le opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito già previste dall'art. 121 del decreto legge 34/2020:
- fino al 31 dicembre 2024 per tutti i bonus edilizi ordinari (ecobonus ordinario, sisma bonus ordinario, bonus facciate, bonus ristrutturazioni 50%);
- fino al 31 dicembre 2025 per il superbonus.

Visto di conformità ed asseverazione di congruità per i bonus edilizi ordinari:  (art. 1 comma 29)

Il comma 29 - riproducendo, con qualche novità, le disposizioni del D.L. n. 157/2021 (che viene conseguentemente abrogato) - conferma, in caso di cessione o sconto in fattura, l’obbligo di apposizione del visto di conformità e l'obbligo di asseverazione della congruità dei prezzi sostenuti (a cura dei tecnici abilitati) per tutti i bonus edilizi diversi dal superbonus 110%, con la sola esclusione (non operante in caso di "bonus facciate") degli interventi in edilizia libera e degli interventi di importo complessivo non superiore ad Euro 10.000,00.
Viene infine precisato che le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione di congruità rientrano tra le spese agevolabili.