Abbiamo già evidenziato nella News pubblicata il 12 settembre scorso i contenuti salienti del parere n. 1/2022 con il quale la Commissione di monitoraggio istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLP) ha espresso il proprio orientamento sulla modalità con la quale - nel silenzio della norma - committenti e professionisti incaricati possano provare, riguardo agli interventi edilizi agevolati con il superbonus in corso di esecuzione, il rispetto del requisito dell'avvenuta realizzazione alla data del 30 settembre 2022 del 30% dei lavori programmati, precisando altresì che questi ultimi debbano:

- produrre una dichiarazione del direttore dei lavori, completa dei documenti di supporto, quali foto, fatture, bolle e libretto delle misure ecc. e comunque di tutto il materiale considerato utile a supportarne la veridicità;

- attribuire a detta dichiarazione una "data certa", inviandola al cliente “tempestivamente” (entro la metà di ottobre - n.d.r.) e per il tramite di un messaggio di posta elettronica certificata ovvero a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

A pochissimi giorni dalla scadenza del 30 settembre torna sull'argomento l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Padova, pubblicando un documento interpretativo con il quale i commercialisti veneti:

1) confermano la lettura della  normativa e della prassi operata dalla Commissione consultiva, evidenziando tuttavia come non risulti ancora chiaro se sia possibile ritenere sufficiente ai medesimi fini - ad esempio - l'asseverazione Enea rilasciata e protocollata dal professionista incaricato nell'ambito di un intervento per l'efficientamento energetico agevolato al 110% (sal minimo pari al 30% dei lavori programmati) in presenza di un titolo abilitativo che non preveda la realizzazione congiunta di interventi strutturali agevolati con il super sismabonus;

2) sollecitano i committenti a raccogliere e conservare in ogni caso tutta la documentazione contabile e di cantiere già indicata dalla Commissione di monitoraggio ed utile a dimostrare il raggiungimento della quota del 30%, tenuto conto del rischio fondato che gli istituti di credito subordinino in ogni caso (a prescindere cioè dall'eventuale rilascio dell'attestazione asseverata richiamata dalla normativa superbonus 110%) l'acquisizione dei bonus edilizi alla esibizione della ulteriore certificazione rilasciata dal direttore dei lavori;

3) ricordano che le spese relative a lavori pagati ma non eseguiti non devono concorrere al calcolo del 30% poiché, ai fini del raggiungimento della fatidica quota del 30%, rileva solamente lo stato effettivo di realizzazione.