La presenza di cespiti immobiliari, depositi bancari o postali, conti correnti, conti titoli, libretti al portatore, intestati alla persona deceduta comporta:
L'obbligo di presentare la dichiarazione di successione, di liquidare le imposte e di procedere al deposito della voltura catastale presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio.
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La dichiarazione di successione deve essere fatta dagli eredi del defunto (De Cuius) affinché possano subentrare nella disponibilit` dei suoi possedimenti (beni mobili e/o immobili).

Chi deve presentare la dichiarazione?

Sono obbligati a presentare la dichiarazione:

  • gli eredi, i legatari e i loro rappresentanti legali
  • gli amministratori dell'eredità
  • gli esecutori testamentari
  • i curatori delle eredità giacenti
  • i trust
  • gli immessi nel possesso dei beni (qualora si presentasse il caso di morte presunta o assenza di defunto).


La dichiarazione è sempre obbligatoria?

La dichiarazione non è obbligatoria quando si verificano contemporaneamente queste 3 condizioni:

  • l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto
  • l'attivo ereditario non è superiore ai 100.000 euro
  • l'attivo ereditario non include beni immobili o diritti reali immobiliari.


Quali sono i primi documenti da reperire?

  • documento di identità e codice fiscale del defunto, degli eredi e dei legatari
  • eventuale rogito notarile e/o dichiarazioni di successione precedenti
  • verbale di pubblicazione del testamento
  • eventuali atti di rinuncia all'eredità
  • attestazioni bancarie che certificano la consistenza di crediti presso c/c, depositi, titoli ecc.


Come presentare la dichiarazione

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all'eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali deve essere presentata esclusivamente online, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, ai quali si accede con un’utenza SPID o Fisconline/Entratel. L’Agenzia mette a disposizione il software Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali per la compilazione e l’invio della dichiarazione. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta).

La dichiarazione può essere presentata anche tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF) o direttamente dal contribuente presso l'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate.

Per il rilascio di copie conformi della dichiarazione regolarmente presentata che, per esempio, potrebbero essere richieste dalle banche per svincolare conti correnti oppure titoli, è possibile recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).


Casi particolari

I residenti all’estero possono presentare in via eccezionale il modello cartaceo, in caso di impedimenti alla trasmissione telematica. Il modello deve essere inviato all’ufficio competente dell’Agenzia, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione si considera presentata il giorno in cui viene consegnata all’ufficio postale.

Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana. Se quest’ultima non è conosciuta, la dichiarazione va presentata presso la Direzione Provinciale II di ROMA - Ufficio Territoriale ROMA 6 - EUR TORRINO, in Via Canton 20 - CAP 00144 Roma.

Se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il Modello 4. Per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il Modello 4, occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione. In tal caso, l’ufficio territoriale competente è lo stesso presso il quale è stata presentata la prima dichiarazione.

Se il contribuente ha deciso di non avvalersi del servizio di voltura automatica tramite la presentazione della dichiarazione di successione, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa deve presentare la richiesta di voltura degli immobili ai competenti uffici provinciali - Territorio dell'Agenzia.


Come pagare le imposte

Prima di presentare la dichiarazione di successione occorre calcolare e versare le imposte

  • ipotecaria
  • catastale
  • di bollo
  • la tassa ipotecaria e i tributi speciali (per esempio, per le formalità ipotecarie).

Il pagamento delle somme dovute va effettuato con addebito sul conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate con l’Agenzia delle entrate o Poste Italiane S.p.a intestato al dichiarante oppure al soggetto incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. Per questo motivo, quando si compila la dichiarazione vanno indicati il codice Iban del conto sul quale addebitare le somme dovute e il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente.


Imposta di successione: aliquote e franchigie

Le aliquote e le franchigie per l’imposta sulle successioni e donazioni sono stabilite dall’articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006.

Nello specifico:

  • 4%, per i trasferimenti effettuati in favore del coniuge o di parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, la quota di 1 milione di euro
  • 6%, per i trasferimenti in favore di fratelli o sorelle da applicare sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
  • 6%, per i trasferimenti in favore di altri parenti fino al quarto grado, degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia
  • 8%, per i trasferimenti in favore di tutti gli altri soggetti da applicare sul valore complessivo netto trasferito, senza applicazione di alcuna franchigia.

Per i trasferimenti effettuati in favore di soggetti portatori di handicap, riconosciuto grave ai sensi della legge n. 104 del 1992, è prevista un’ulteriore franchigia pari a 1,5 milioni di euro (art. 2, comma 49-bis, Dl 262/2006).


Come versare l’imposta di successione

Se la dichiarazione è presentata all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate, il pagamento può essere effettuato in banca, all’ufficio postale o all’agente della riscossione anche tramite modello F24, indicando i relativi codici tributo. Se il pagamento avviene con addebito sul conto corrente, è necessario compilare l’apposito modello da consegnare all’ufficio.
Dopo aver ricevuto la dichiarazione di successione, l’ufficio territoriale competente dell’Agenzia delle Entrate invia all’erede un avviso di liquidazione con l’indicazione dell’imposta di successione.
Il pagamento va effettuato tramite F24 entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione. Scaduto tale termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora.

Per importi superiori a 1.000 euro è possibile rateizzare, con queste modalità:

  • almeno il 20% dell’importo deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione
  • la parte restante viene versata in 8 rate trimestrali (12 rate per importi superiori a 20.000 euro), sulle quali sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della rata iniziale. Le rate devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Non comporta la decadenza dalla rateazione il “lieve inadempimento”, ossia:

  • l’insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
  • il tardivo versamento della somma pari al 20%, non superiore a 7 giorni.

Il lieve inadempimento è applicabile anche al versamento in unica soluzione.


Dichiarazione di successione oltre il termine per l'inventario

Nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, il termine per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla data di scadenza del termine per la redazione dell'inventario, anche se questo non viene rispettato e l'erede "perde" il beneficio di inventario. Questo è il chiarimento fornito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 1557. Si premette che l'accettazione dell'eredità con il beneficio di inventario (art. 484 c.c.) impedisce la confusione del patrimonio del defunto con quello dell'erede, con la conseguenza che l'erede non è tenuto a pagare i debiti ereditari se non nei limiti dei beni a lui pervenuti, e i creditori del defunto possono soddisfarsi sul patrimonio ereditario con preferenza rispetto ai creditori dell'erede. A norma dell'art. 485 c.c., l'erede che sia nel possesso dei beni ereditari deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione (o dal giorno in cui abbia avuto notizia della devoluzione dell'eredità). Se questi tre mesi non gli sono sufficienti per completare l'inventario, egli può chiedere una proroga che, salva la presenza di circostanze gravi, non può eccedere ulteriori 3 mesi. Nel caso di specie, l'erede, dopo aver accettato l'eredità con beneficio di inventario, non riuscendo a completare l'inventario medesimo entro i tre mesi previsti dalla legge, chiedeva una prima proroga (che gli veniva concessa) e, successivamente, una seconda proroga, che però, in conformità alla disciplina di legge, gli era negata. Pertanto, non avendo egli concluso le operazioni inventariali entro i termini concessi, a norma dell'art. 485 c.c. perdeva il "beneficio" di inventario e diveniva un erede puro e semplice. In questa situazione, l'Agenzia delle Entrate riteneva che non fossero stati rispettati i termini per la presentazione della dichiarazione di successione, in quanto affermava che questa dovesse essere presentata comunque entro il termine per la redazione dell'inventario e, pertanto, applicava le sanzioni per la tardiva presentazione della dichiarazione, in quanto essa, nel caso di specie era stata presentata oltre tale termine. Il contribuente presentava ricorso dinanzi alla Commissione Provinciale ma, dopo aver visto accogliere le proprie doglianze in primo grado, soccombeva di fronte alla Commissione Regionale. Per questo, presentava ricorso in Cassazione, ove le sue doglianze hanno trovato definitivo accoglimento. Infatti, secondo la Suprema Corte, l'interpretazione dell'art. 31 del DLgs. 346/90 (che fissa il termine per la presentazione della dichiarazione di successione e le sue decorrenze) fornita dalla Commissione Tributaria Regionale non era corretta. L'art. 31 del DLgs. 346/90, infatti, dispone che il termine (attualmente) di 12 mesi per presentare la dichiarazione di successione decorre, in caso di accettazione con beneficio di inventario, dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, purché però l'eredità sia stata accettata con beneficio entro i 12 mesi dall'apertura della successione. La Commissione Regionale, tuttavia, riteneva che tale norma dovesse essere letta in combinato disposto con l'art. 485 c.c., che prevede la "perdita" del beneficio di inventario se questo non viene concluso nei termini concessi dalla legge e dal tribunale (mediante la proroga). Pertanto – argomentava la C.T. Reg. – se, una volta scaduti i termini per redigere l'inventario, il contribuente perde il beneficio e diventa un erede puro e semplice, ciò significa che egli deve presentare anche la dichiarazione di successione entro il termine per la redazione dell'inventario. Questa interpretazione delle norme non è condivisa dalla Corte di Cassazione che, invece, chiarisce come, a norma dell'art. 31 del DLgs. 346/90, in ipotesi di accettazione dell'eredità con beneficio di inventario (purché effettuata entro 12 mesi dall'apertura della successione), il termine per la presentazione della dichiarazione di successione (12 mesi) non cominci neppure a decorrere fino a quando non scade il termine per la formazione dell'inventario.