Lo Studio, fondato dal Rag. Alessio Cammelli, opera nell'ambito della consulenza ed assistenza societaria, fiscale e contabile.
Pur mantenendo una spiccata focalizzazione in tale ambito, nel corso degli anni si è specializzato nella gestione del contenzioso tributario e nella consulenza sulla tassazione dei passaggi generazionali.
Il Rag. Alessio Cammelli è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze al n°813 e al Registro dei Revisori Contabili del Ministero della Giustizia al n°9827.
Oltre all'apporto del fondatore lo Studio si avvale della collaborazione di stimati dottori commercialisti oltre a un qualificato staff di supporto.
Riteniamo di poter offrire ai clienti competenze tecniche di elevato livello, unite all'attenzione per esigenze di celerità ed efficienza.

Di seguito andremo a specificare in maniera piuttosto precisa i singoli servizi.

- Dichiarazione dei Redditi delle Persone Fisiche (mod. Unico)

L’Unico è un modello che permette di presentare la dichiarazione dei redditi per le persone fisiche.Il modello deve essere presentato, in via telematica, entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.
Si può presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea presso gli uffici postali deve farlo tra il 2 maggio e il 30 giugno.
Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Sono esclusi da questo obbligo e pertanto possono presentare il modello Redditi cartaceo i contribuenti che:

  • pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo
  • pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW)
  • devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

- Dichiarazione dei Redditi delle Società di persone (mod. Unico)

È la dichiarazione dei redditi delle società di persone. Il modello Redditi Sp deve essere presentato, in via telematica, entro il 30 novembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 2, comma 1, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).

Devono utilizzare il modello Redditi Sp:

  • le società semplici
  • le società in nome collettivo e in accomandita semplice
  • le società di armamento (equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice, a seconda che siano state costituite all’unanimità o a maggioranza)
  • le società di fatto o irregolari (equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici a seconda che esercitino o meno attività commerciale)
  • le associazioni senza personalità giuridica, costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni
  • le aziende coniugali, se l’attività è esercitata in società fra i coniugi (cointestatari della licenza o entrambi imprenditori)
  • gruppi europei di interesse economico (Geie).

- Dichiarazione dei Redditi delle Società di capitali (mod. Unico)

È la dichiarazione dei redditi delle società di capitali e degli enti commerciali ed equiparati. Il modello Redditi Sc deve essere presentato, in via telematica, entro l'ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Pertanto, se la società o l'ente ha l'esercizio coincidente con l'anno solare, il termine di presentazione è fissato al 30 novembre (art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 22 luglio 1998, n. 322).

Devono utilizzare il modello Redditi Sc i soggetti Ires e più precisamente:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, comprese le società cooperative che abbiano acquisito la qualifica di Onlus e le cooperative sociali, le società di mutua assicurazione, nonché le società europee (di cui al regolamento Ce n. 2157/2001 e le società cooperative europee di cui al regolamento Ce n. 1435/2003), residenti nel territorio dello Stato
  • gli enti commerciali (enti pubblici e privati, diversi dalle società e i trust, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali), residenti nel territorio dello Stato
  • le società e gli enti commerciali di ogni tipo, compresi i trust, non residenti nel territorio dello Stato.

- Elaborazione Studi di settore

Gli studi di settore sono uno strumento utilizzabile per valutare la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi dalle singole attività economiche. Gli studi sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati: sia quelli di carattere fiscale, che dati di tipo “strutturale” che caratterizzano l’attività e il contesto economico in cui questa si svolge.
Essi consentono quindi di determinare i ricavi o i compensi che con massima probabilità possono essere attribuiti al contribuente, individuandone non solo la capacità potenziale di produrre ricavi o conseguire compensi, ma anche i fattori interni ed esterni relativi all’attività che potrebbero determinare una limitazione della capacità stessa (orari di attività, situazioni di mercato, eccetera). L’espressione “studi di settore” identifica sia una procedura di calcolo, che una procedura di ausilio per l’accertamento. Più precisamente essa sta a significare: un metodo informatizzato a base statistica per il calcolo dei ricavi o dei compensi presunti dall’attività di ogni singola impresa o professionista (procedura di calcolo); un percorso facilitato per l’accertamento, di cui l’Agenzia delle Entrate può avvalersi.


- Dichiarazioni IRAP imprese e professionisti

La dichiarazione modello Irap è parte integrante della dichiarazione dei redditi, ex modello Unico e deve essere utilizzato per dichiarare l’IRAP - imposta regionale sulle attività produttive - disciplinata dal D.lgs 446/1997.
Presupposto dell’imposta, il cui periodo d’imposta coincide con quello valido ai fini delle imposte sui redditi, è l’“esercizio abituale, nel territorio delle regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto d’imposta”.


- Dichiarazioni IVA annuale

Tutti i titolari di partita IVA, salvo determinate esclusioni, devono presentare annualmente in via telematica all’Agenzia delle Entrate ovvero direttamente tramite un intermediario abilitato, la dichiarazione annuale IVA.
La dichiarazione IVA è il modello dichiarativo mediante il quale I soggetti passivi IVA comunicano all’Agenzia delle Entrate le diverse operazioni effettuate nel corso dell’anno d’imposta che hanno un impatto ai fini IVA.
Il documento serve anche per effettuare determinate opzioni, ad esempio per beneficiare di regimi semplificati ai fini della determinazione dell’IVA dovuta. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i contribuenti esercenti attività d’impresa (sotto qualsiasi forma giuridica) ovvero attività artistiche o professionali (anche in forma associata), titolari di partita IVA. Sono, inoltre, obbligati alla dichiarazione annuale IVA i soggetti (agricoltori esonerati, esercenti attività di intrattenimento) che in precedenza abbiano optato per l’applicazione dell’IVA in modo ordinario, gli eredi, il curatore fallimentare, le società incorporanti, le società beneficiarie in caso di scissione.
Rimangono, invece, esclusi dalla presentazione del modello determinati soggetti, che ancorché titolari di partita IVA, non sono tenuti, per disposizione normativa, all’adempimento, quali ad esempio I contribuenti che per l'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti e i contribuenti forfetari e minimi.


- Dichiarazioni IMU

Lo Studio Cammelli Consulting, oltre al calcolo dell’imposta da versare, può provvedere per conto del contribuente alla predisposizione e all’inoltro della dichiarazione Imu.
La dichiarazione Imu serve a comunicare al Comune le variazioni intervenute nel corso dell'anno precedente, che influiscono sulla determinazione della tassa, della sua riduzione o dell’esenzione.Tutti i casi in cui occorre presentare la dichiarazione Imu sono espressamente indicati nelle istruzioni ministeriali per la compilazione.


- Interpello all'Amministrazione Finanziaria

Cosa riguarda l’istanza di interpello?
L’istanza deve riguardare l’applicazione di una norma a casi concreti e personali, quando sussistono obiettive condizioni di incertezza sull’interpretazione della norma stessa.
L'ambito oggettivo dell'interpello è circoscritto alla interpretazione di norme primarie e secondarie, con esclusione di tutti gli atti privi di contenuto normativo quali, a titolo meramente esemplificativo, circolari, risoluzioni,istruzioni, note ed atti similari.

Le istanze concernenti i tributi gestiti dall'Agenzia delle Entrate, possono riguardare in particolare:

  • le imposte sui redditi
  • l'imposta sul valore aggiunto
  • la Dual Income Tax (DIT)
  • l'imposta di registro
  • l'imposta di bollo
  • le tasse sulle concessioni governative
  • l'imposta sugli intrattenimenti
  • altri tributi minori.

Per quanto riguarda l'IRAP la competenza a gestire l'interpello compete necessariamente alla stessa amministrazione che esercita in materia i poteri di accertamento. La potesta' di accertamento in materia di IRAP infatti è attribuita all'Agenzia delle Entrate salvo che non sia diversamente previsto dalle leggi regionali e dalle convenzioni intervenute in materia.

Chi può presentare l’istanza di interpello?
L’istanza deve essere presentata personalmente dal contribuente interessato, salvo eccezioni (ad esempio, genitore per conto del figlio minore).
Tra i soggetti legittimati a presentare l'istanza di interpello rientrano anche, limitatamente ai quesiti riguardanti le norme che disciplinano l'effettuazione delle ritenute alla fonte e gli obblighi consequenziali, nonche' i responsabili d'imposta (ad esempio, i notai, obbligati al pagamento dell'imposta per fatti o situazioni riferibili ai propri clienti) e i coobbligati al pagamento dei tributi.
Oltre che dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza di contribuenti diversi dalle persone fisiche, l'interpello può essere attivato anche dal procuratore generale o speciale del contribuente. In tal caso la procura deve essere conferita secondo le formalità stabilite all'articolo 63 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Come si presenta l’istanza di interpello?
L’istanza di interpello deve essere scritta in carta libera e spedita per raccomandata con avviso di ricevimento. I fogli su cui è scritta l’istanza non devono essere inseriti in una busta, ma piegati in due o anche tre parti (per adeguare il plico al formato prescritto dalle poste), i cui bordi vanno fermati con colla. Su una facciata del plico va scritto l’indirizzo, sull’altra il mittente. In alternativa, l’istanza può anche essere consegnata direttamente. In tal caso sarà rilasciata apposita ricevuta con relativo numero di protocollo.

A chi si presenta?
L’istanza va presentata alla Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente. I contribuenti che hanno conseguito, nell’anno precedente, ricavi per più di 500 miliardi, gli enti pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato presentano l’istanza direttamente alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle entrate. Per i tributi di competenza dell’Agenzia del territorio e delle dogane, l’istanza va indirizzata alla rispettiva Direzione Compartimentale.

Quando si presenta?
L’istanza deve essere presentata "prima" di applicare la norma di cui si chiede la corretta interpretazione. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, nè sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
Pertanto, nel caso di adempimenti periodici (ad esempio versamento IVA, presentazione delle dichiarazioni, ecc.), il contribuente non potrà rinviare il relativo adempimento alla data in cui l'Agenzia avrà fornito risposta all'interpello.


- Contratti di locazione

Lo studio provvede a tutti gli adempimenti previsti per le locazioni: registrazione, proroga, risoluzione, cessione, variazioni di canone. Provvediamo alla predisposizione dei documenti da presentare all’Agenzia delle Entrate nonchè all’inoltro della pratica stessa, in via telematica o alla presentazione in loco.

Si provvede inoltre alla redazione del contratto di locazione o di comodato.

Il contratto di locazione può classificarsi diversamente a seconda del suo oggetto (beni mobili o immobili) o della destinazione dei beni (beni immobili ad uso abitativo o commerciale), della tipologia di immobili, urbani e non (si pensi agli immobili rurali) o del periodo di tempo (contratti transitori) o della tipologia di canone (a canone libero o convenzionato). Il locatore è colui che concede il bene in locazione; solitamente, coincide con il proprietario della cosa, ma può anche essere titolare del diritto che consente di trasferire il godimento e la detenzione del bene, si pensi all’usufruttuario. Il conduttore o locatario o inquilino è la controparte contrattuale a cui viene concesso il bene in locazione. Con il contratto, egli diventa titolare di un diritto personale di godimento, trattasi di un diritto personale e relativo, non opponibile ai terzi; in buona sostanza, è il diritto di una persona (il conduttore) verso un’altra persona (il locatore) e non può essere fatto valere nei confronti di terzi estranei al rapporto, salvi i casi stabiliti dalla legge.

Quali sono gli obblighi del locatore?
In estrema sintesi, la legge (art. 1575 c.c.) pone in capo al locatore tre obbligazioni principali:

  1. la consegna del bene, al conduttore, in buono stato di manutenzione,
  2. il mantenimento del bene in stato da servire all'uso convenuto,
  3. la garanzia del suo pacifico godimento durante la locazione.

Quali sono gli obblighi del conduttore?
Parimenti, la legge (art. 1587 c.c.) pone in capo al conduttore degli obblighi, in particolare:

  1. prendere in consegna la cosa, osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze,
  2. dare il corrispettivo nei termini convenuti.

A chi spettano le riparazioni e la manutenzione?
Come abbiamo visto, tra le obbligazioni del locatore v’è quella di mantenere il bene in buono stato manutentivo e sul conduttore grava l’obbligo di mantenere e conservare l’immobile (art. 1576 c.c.); quindi:

  1. il locatore deve eseguire tutte le riparazioni che si rendono necessarie (straordinaria manutenzione);
  2. il conduttore deve occuparsi della piccola manutenzione (ordinaria manutenzione).

1) Le riparazioni a carico del locatore riguardano la struttura dell’immobile, come gli impianti (elettrico, idrico, termico), la sostituzione degli infissi (Cass. 8191/1995), o quella della caldaia o del boiler che abbiano cessato di funzionare (art. 1621 c.c.). Nondimeno, se la rottura o il guasto dipendono dalla carenza di manutenzione ordinaria, ne risponde il conduttore, ma l’onere della prova grava sul proprietario (Cass. 11289/2005).

2) Le riparazioni a carico dell’inquilino, invece, sono quelle dipendenti dal deterioramento prodotto dall’uso (e non dalla vetustà o dal caso fortuito, art. 1609 c.c.). Ad esempio, il conduttore deve provvedere alle piccole rotture della pavimentazione, alla riparazione di serrature, maniglie, rubinetti (per rottura o guasti), degli elementi esterni agli impianti per la cui sostituzione non occorre intervenire nelle opere murarie (Cass. 24737/2007), come saracinesche, contatori divisionali, valvole, pompe di circolazione, manometri, manopole, intasatura delle condotte di scarico dei sifoni o delle braghe, la tinteggiatura dei muri, dei soffitti e la sostituzione delle tappezzerie. Nel caso in cui nel contratto non sia specificato cosa s’intenda per “piccola manutenzione”, si ricorre agli usi locali (art. 1609 c. 2 c.c.).

Tutto ciò premesso, se l’immobile abbisogna di una riparazione straordinaria, come bisogna comportarsi?
L’inquilino deve avvisare il locatore quando il bene necessita di riparazioni ed è legittimato a provvedervi personalmente in caso di urgenza. In tale circostanza, ha diritto al rimborso per le spese sostenute (art. 1577 c.c.).

Cos’è la cedolare secca?
La cedolare secca sulle locazioni abitative (imposta sostitutiva nella misura del 21% ovvero del 10% a seconda della tipologia di contratto di locazione), a norma del 2° comma dell’art. 3 del D.Lgs. 23/2011, sostituisce non solo l’IRPEF e le relative addizionali (regionale e comunale) dovute sul reddito fondiario derivante dall’abitazione locata per cui sia stata esercitata l’opzione (e dalle relative pertinenze), bensì anche le imposte di registro e di bollo dovute in relazione al contratto di locazione medesimo.

Nello specifico (al riguardo si veda Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 55394/2011), la cedolare secca sostituisce (limitatamente alle imposte indirette):

  1. l’imposta di registro dovuta per le annualità contrattuali o per il minor periodo di durata del contratto per il quale si applica l’opzione;
  2. l’imposta di bollo dovuta sul contratto di locazione;
  3. l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ove dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione.

La cedolare secca prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva nella misura:

  • del 21% per i contratti di locazione a canone “libero” di immobili abitativi;
  • del 10% (dal 2014 al 2019) per i contratti di locazione a canone “concordato” di immobili abitativi

- Detrazioni L- 296/2006 Risparmio Energetico (Enea)

Lo Studio Cammelli Consulting può provvedere alla compilazione degli allegati ENEA, diversi per tipologia d’intervento, ed alla trasmissione dati prevista entro e non oltre i 90 giorni dalla fine dei lavori.

Il Ministero dell’economia e delle finanze con Decreto 19 febbraio 2007 sancisce le disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art.1 comma 349 della Legge 27 dicembre 2006 n.296.
Pertanto, i titolari di immobili che intendano effettuare opere di riqualificazione energetica, possono avvalersi di un beneficio fiscale.

Nello specifico si tratta della detrazione del 65% su quanto dovuto al fisco con la propria dichiarazione dei redditi. L'importo da detrarre si ottiene calcolando il 65% delle spese di riqualificazione effettivamente sostenute e rimaste a carico (quindi per i privati va considerata anche l'IVA, poiché versata al prestatore d'opera) con un valore massimo di spesa che varia a seconda della tipologia di lavori effettuati (ad esempio fino ad un limite massimo di spesa sostenuta di 30mila euro per caldaie a condensazione e 60mila l'installazione dei pannelli solari per acqua calda sanitaria).

I vari tipi di intervento per i quali si può fruire del beneficio riguardano le spese sostenute per:
- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento (-20% del valore limite normativo);
- il miglioramento termico dell’edificio (finestre comprensive di infissi e coibentazioni),
- l’installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Come è possibile ottenere la detrazioni IRPEF del 65% sulle spese sostenute?

1) Effettuare l’intervento di riqualificazione energetica nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme per i vari interventi.

2) Far emettere le fatture secondo i requisiti formali previsti dalla legge finanziaria (Es. Specificare in fattura il costo sostenuto per l’intervento, separato dal costo materiale - pena l’impossibilità di usufruire delle detrazioni fiscali).

3) Pagare l’intervento di riqualificazione mediante bonifico bancario o postale in cui risulti la causale del versamento (Legge 296/06 Riqualificazione Energetica) ove sia riportato codice fiscale del beneficiario dell’intervento, codice fiscale o partita IVA del beneficiario del bonifico.

4) Incaricare un tecnico di svolgere le seguenti operazioni:
- Asseverazione che attesti la rispondenza dell’intervento ai pertinenti requisiti,
- Redazione di una relazione che testimoni i benefici ottenuti con l’intervento di riqualificazione energetica;
- Attestato di Certificazione Energetica.

5) Compilazione ed inoltro degli allegati ENEA.


- ISEE

Lo Studio Cammelli Consulting per conto del contribuente può provvedere alla richiesta del modello ISEE.

L’ISEE, acronimo di Indicatore di Situazione Economica Equivalente, serve per valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie che intendono richiedere una prestazione sociale (per esempio telefono fisso, luce, gas, ecc.) a condizioni agevolate. L’accesso a queste condizioni dipende da alcuni requisiti soggettivi e dalla situazione economica della famiglia.

Per ottenere la certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali del nucleo familiare. I dati da presentare sono autodichiarazioni (come i dati anagrafici ed i beni patrimoniali), dati dall’Agenzia delle Entrate (come il reddito complessivo) e dall’Inps (trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari erogati dall’INPS per ragioni diverse dalla condizione di disabilità e non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF). Il nucleo familiare è quello alla data della presentazione della dichiarazione. Per i redditi fa fede il secondo anno solare precedente (per esempio, se si compila la dichiarazione nel 2016, la dichiarazione dei redditi è quella del 2014) mentre per il patrimonio mobiliare e immobiliare l’anno precedente a quella delle presentazione della DSU.

Per il calcolo dell’ISEE standard, che serve per le prestazioni sociali agevolate, serve compilare la DSU Mini, una dichiarazione semplice per le situazioni “ordinarie”. La DSU Integrale va compilata solo per calcoli specifici come per esempio quello socio-sanitario, socio-sanitario residenze, università, e minorenni con genitori non coniugati fra loro e non conviventi.

- Assistenza nella redazione del bilancio di esercizio

- Assistenza nella redazione del bilancio consolidato

- Assistenza nella redazione dei bilanci straordinari

- Assistenza tecnica e giuridica al Consiglio di Ammnistrazione

- Assistenza tecnica e giuridica all'Assemblea dei soci

- Tutela degli interessi dei soci di minoranza

- Redazione e gestione dei patti parasocietari

- Redazione e gestione dei sindacati di voto

- Assistenza alla parte pubblica o privata nella costituzione di società miste

- Fusioni, scissioni, scorpori

- Consulenza nell'acquisto/cessione di aziende o rami

- Consulenza nell'acquisto/cessione di quote ed azioni

- Business plan per le nuove attività imprenditoriali

- Assistenza all'imprenditore nelle operazioni di venture capital

- Assistenza all'imprenditore nelle operazioni di merchant banking

- Analisi quantitative d'azienda per indici

- Analisi quantitative d'azienda per flussi finanziari

- Revisione dei conti

- Collegi sindacali

- Consulenze e perizie tecniche di parte, giudiziali e stragiudiziali

- Consulenze e perizie tecniche d'ufficio

- Perizie per trasformazioni, conferimenti, fusioni scissioni

- Valutazioni di quote e pacchetti azionari

- Valutazioni d'azienda o singoli rami

- Due diligence

- Gestione stragiudiziale dell'insolvenza

- Concordati stragiudiziali

- Liquidazione di società di capitali

- Consulenza nella richiesta di procedure concorsuali giudiziali

- Sistemazione di esposizioni

- Contabilità ordinaria delle imprese

- Contabilità ordinaria dei professionisti

- Contabilità semplificata delle imprese

- Contabilità semplificata dei professionisti

- Avviamento di sistema contabile di imprese in start-up

- Consulenza e assistenza nelle richieste di finanziamento presso gli istituti di credito

Lo Studio Cammelli Consulting si occupa da molti anni di difendere Società e persone fisiche residenti e non residenti nelle controversie di natura tributaria che oppongono i contribuenti all'amministrazione finanziaria.
Lo staff dello studio segue il contribuente in tutte le fasi che caratterizzano la controversia, partendo da quelle così dette "pre-contenziose" (autotutela, reclamo, mediazione, adesione) fino a giungere all'eventuale fase contenziosa vera e propria, assumendo la difesa del contribuente presso le commissioni tributarie di 1° e 2° grado.
L'eventuale giudizio di Cassazione viene affidato allo Studio Legale Feri che collabora con noi da oltre 25 anni.