Nella realizzazione di un progetto di efficientamento energetico, con isolamento termico e sostituzione degli infissi, ai fini del rilascio della relativa asseverazione, si deve tenere conto, per la verifica di congruità della spesa sostenuta, dei prezzi indicati nel decreto «Requisiti».

L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) ha aggiornato, il 23 febbraio scorso, le risposte alle domande più frequenti (faq) relativamente alla detrazione maggiorata del 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, convertito con modifiche dalla legge 77/2020.

Le risposte, più di natura tecnica che di natura fiscale, ma con inevitabile impatto sulla fruibilità del superbonus, sono state condivise con il ministro dello sviluppo economico e con l'Agenzia delle entrate, sono disponibili sul sito istituzionale dell'ente ma, trattandosi di un mero aggiornamento, riportano anche le risposte già fornite ad ottobre 2020.

Preliminarmente, viene confermato che per le spese sostenute a partire dall'1/7/2020, per gli interventi iniziati prima della detta data, stante quanto indicato dal comma 1, dell'art. 119 del decreto «Rilancio», ai fini della fruibilità della detrazione del 110% si rende necessario conseguire il miglioramento di due classi energetiche e, per tutti gli interventi trainati, la maggiorazione è subordinata al rispetto dei requisiti tecnici e di spesa massima ammissibile, a prescindere dalla data di inizio lavori, con la conseguenza che la documentazione da produrre è quella richiesta per gli interventi iniziati a partire dall'1/7/2020.

Si conferma, inoltre, che è possibile realizzare più interventi trainanti, tenendo conto che il limite di spesa detraibile risulta costituito dalla somma degli importi previsti per ogni intervento e che, nel caso di realizzazione di un progetto di riqualificazione energetica, composto dal cappotto (trainante) e dalla sostituzione degli infissi (trainato), i prezzi cui il tecnico deve riferirsi, per il rilascio dell'asseverazione, sono quelli indicati dal punto 13.1) dell'allegato A del dm 6/08/2020 (Requisiti) se si vuol fruire della detrazione maggiorata del 110% mentre, per quelli di efficientamento, si deve far riferimento a quelli indicati nell'allegato I del medesimo provvedimento.

Non si qualificano come interventi trainati quelli indicati nel comma 2-quater, dell'art. 14 del dl 63/2013 (interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo) ma, bensì, trainanti; l'intervento indicato, infatti, interessa più del 25% della superficie disperdente lorda delle parti comuni di un edificio condominiale e, quindi, per l'Enea ha le medesime caratteristiche dell'intervento indicato alla lettera a), comma 1 dell'art. 119 del dl 34/2020.

Per la fruizione dell'ecobonus, di cui alla legge 296/2006 e dl 63/2013 e del 110%, di cui all'art. 119 del dl 34/2020, l'immobile oggetto dell'intervento deve essere già dotato di impianto di climatizzazione (circ. 36/E/2007), tenendo conto della definizione fornita dalla lettera l-trecies), del comma 1 dell'art. 2 del dlgs 192/05, come modificato dal dlgs 48/2020, «indipendentemente dal vettore energetico utilizzato»; il detto impianto deve essere fisso, non deve possedere limiti di potenza minima inferiore ma deve essere funzionante o, almeno, riattivabile con un intervento di manutenzione (circ. 24/E/2020).

Per tutte le detrazioni del 110% è richiesta la redazione degli attestati di prestazione energetica (Ape), dovendo considerare i servizi energetici presenti ante intervento, il direttore dei lavori ed il progettista possono firmare i detti attestati utilizzati per la detrazione maggiorata del 110% e che, quelli da depositare nel catasto regionale, si devono riferire ad ogni singola unità immobiliare post intervento mentre l'Ape ante intervento deve riferirsi alla situazione esistente alla data di inizio lavori.

Infine, l' Enea precisa che la spesa massima ammissibile per gli interventi trainati, per i quali sono previsti dei tetti, deve essere determinata con la detrazione massima diviso 1,1 mentre, stante il fatto che i valori delle trasmittanze inserite nelle tabelle non tengono conto dei ponti termici ma costituiscono il valore medio, si rende comunque necessario eseguire le verifiche previste dal decreto 26/06/2015 («Requisiti minimi»).