Come noto, la legge 77/2020 (di conversione deL DL 34/2020), istitutiva del Superbonus 110%, consente di compensare tutti i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 (superbonus 110%, bonus ordinario 50%, sismabonus ordinario, ecobonus ordinario, ecc.), acquisiti a mezzo di "cessione del credito", con tutte le entrate il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 D. Lgs. n. 241 del 1997. Il predetto assunto è stato pienamente confermato dall’Agenzia delle Entrate la quale, con la risposta a interpello n. 435 del 25 agosto 2022, ha ricordato che:

1) l'articolo 121, comma 3, del DL n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, stabilisce che i crediti d'imposta sono utilizzati in compensazione, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite;

2) Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione;

3) la quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso;

4) è possibile compensare i crediti di imposta agevolativi derivanti dagli interventi elencati all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 - acquisiti a mezzo di "cessione del credito" - con tutte le entrate, il cui versamento per il tramite del Modello F24 è previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997 (ovvero: versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali);

5) l'utilizzo in compensazione c.d. orizzontale dei bonus fiscali di cui trattasio non risulta assoggettato al limite annuale di compensabilità richiamato dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (attualmente pari a 2 milioni di euro).