Affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del Superbonus per l'acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022, non trovando applicazione le proroghe della legge di Bilancio 2022 che ha esteso l'applicazione delle norme sul superbonus, salvo per le unità immobiliari unifamiliari, al 31 dicembre 2025.
Come precisato nel corso del question time odierno dal Ministero dell'Economia la legge di Bilancio 2022, nel definire un nuovo orizzonte temporale delle agevolazioni per il Superbonus al 110%, fa riferimento unicamente al soggetto committente degli interventi, con la conseguenza che le proroghe non possono mai essere applicate al Sismabonus acquisti, nel quale il fruitore del bonus fiscale non è il soggetto che esegue i lavori ma l'acquirente dell'immobile.
Nella risposta l’Amministrazione finanziaria ricorda che l’art. 16, comma 1-septies D.L. n. 63/2013 disciplina il Sismabonus acquisti, che consiste in una detrazione del 75 o dell'85 per cento del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare antisismica (entro un massimo di Spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare acquistata) che viene riconosciuta all'acquirente di un'unità immobiliare ricadente nei comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3 se, tramite l'intervento di demolizione e ricostruzione di un intero edificio effettuato da apposita impresa di costruzione o ristrutturazione venditrice, si ottiene, rispettivamente, il passaggio a una classe di rischio inferiore oppure a due classi di rischio inferiori. Per effetto del decreto Rilancio, la detrazione è aumentata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (Super-sismabonus acquisti) e che il realtivo atto di acquisto sia stipulato entro la medesima scadenza.