Risolta finalmente (ed in senso positivo per i contribenti) l'annosa questione riguardante la fruibilità dei bonus fiscali nei casi di titolarità del POD (e quindi del contratto GSE) in capo a soggetto persona fisica diverso dal proprietario dell'edificio connesso all'impianto fotovoltaico agevolato. Lo ha chiarito la Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali dell'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 545 del 4 novembre 2022 dirimendo una fattispecie tipizzata dalla presenza di due comproprietari (l'uno intestatario del contratto GSE e l'altro titolare/beneficiario del bonus fiscale) ma applicabile di fatto a tutte le casistiche interessate dal medesimo presupposto (ed in special modo nei casi di contratto di locazione dell'immobile connesso alll'impianto).


L'Agenzia nello specifico, dopo aver ricordato che ai sensi del comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi "trainanti" di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al Superbonus e che, ai fini dell'applicazione della predetta agevolazione fiscale è necessario che sia stipulata con il GSE la specifica convenzione che regola il ritiro commerciale dell'energia elettrica immessa in rete, ha difatti evidenziato come non sia posta dalla norma agevolativa alcuna ulteriore condizione in ordine ai soggetti che devono intervenire nella predetta stipula, concludendo pertanto che, in assenza di una espressa previsione al riguardo, non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l'intestatario dell'utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico.

Ne consegue che il contribuente potrà fruire del Superbonus con riferimento alle spese sostenute per l'installazione dell'impianto fotovoltaico anche se l'utenza elettrica e il contratto di cessione con il GSE l'energia non auto consumata in sito ovvero non condivisa per l'auto consumo sono intestati all'altro comproprietario dell'immobile (ovvero al detentore dell'immobile munito di titolo legittimo di uso, utilizzo o godimento).