La fattura che riporta uno sconto poi non esercitato non va riemessa. Resta valida ed è poi possibile sanare l’errore, semplicemente attraverso la compilazione di un documento extra fiscale. È la conclusione alla quale arriva l’interpello n. 581/2022, pubblicato dall’agenzia delle Entrate. Il caso riguarda una fattura emessa a dicembre 2021 per un primo Sal di superbonus da un’impresa, con l’indicazione dello sconto in fattura come modalità di saldo. Dopo l’emissione della fattura, però, l’opzione per lo sconto non veniva esercitata nei termini previsti dalla legge. Il motivo è che, a causa delle molte incertezze interpretative, veniva deciso di rilasciare l’asseverazione solo alla fine dei lavori (in questo caso, a giugno del 2022). Senza asseverazione e visto di conformità non era possibile comunicare l’opzione di sconto in fattura che, quindi, sarebbe potuta arrivare solo oltre il termine fissato dalla legge al 29 aprile scorso. Ora ci si chiede cosa accade a quella fattura, per la quale è prevista una modalità di saldo che, nei fatti, si è poi rivelata inapplicabile. Secondo le Entrate, non succede quasi nulla e l’errore è tranquillamente sanabile. Il motivo è che «non ricorre alcun presupposto tra quelli previsti dall’articolo 26 del Dpr n. 633 del 1972, per l’emissione di una nota di credito a storno». La fattura, infatti, pur riportando l’indicazione dello sconto, come modalità di pagamento del corrispettivo, riporta correttamente l’imponibile e l’Iva, calcolata sull’intero corrispettivo pattuito al lordo dello sconto. Insomma, la fattura è corretta e non va riemessa. L’impresa potrà, allora, risolvere la situazione integrando «l’originaria fattura con un separato documento extra fiscale, al solo fine di documentare il mancato pagamento della prestazione attraverso lo sconto» e rilevare la somma da saldare. In questo modo, i committenti potranno saldare il corrispettivo e procedere con la detrazione o, a loro volta, cedere il credito.
07
Dic
2022