Si pubblica di seguito una rassegna commentata di alcuni dei chiarimenti più significativi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate ed aventi ad oggetto argomenti e soluzioni di spiccata attualità

La prevalenza residenziale si valuta a fine lavori per rientrare nel Superbonus. Per il test di residenzialità va superato il limite del 50%. A nulla rileva che nell'edificio vi sia una porzione, inferiore al 50% adibita ad uso ufficio. Sono alcuni dei chiarimenti dell'Agenzia delle entrate sul Superbonus.

PREVALENZA RESIDENZIALE

La prevalenza residenziale deve essere superiore al 50%. Serve una superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio superiore al 50%, senza contare le pertinenze delle unità immobiliari di cui si compone l'edificio per poter fruire del Superbonus. Così la risposta dell'Agenzia delle entrate n. 5/ 2022. Ai fini della prevalenza residenziale vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte dell'edificio, comprese quelle rientranti nelle categorie catastali escluse dal Superbonus. Tuttavia, con la risposta 314/2022 il Fisco ha precisato che ai fini della verifica della natura "residenziale" dell'edificio non va conteggiata la superficie catastale delle pertinenze delle unità immobiliari di cui lo stesso si compone. Dunque, nel caso di un box o di una cantina pertinenziale di una abitazione ovvero nel caso di un magazzino pertinenziale di una unità immobiliare a destinazione commerciale, la superficie catastale di queste pertinenze non va considerata ai fini del test di residenzialità. Se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio in condominio è superiore al 50% dell'intera superficie dell'edificio stesso, è possibile ammettere al Superbonus anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali che sostengono spese, in qualità di condòmini, per interventi sulle parti comuni di tale edificio (risposta delle entrate n. 10/2022). Inoltre, ai fini dell'accesso al Superbonus, il requisito della prevalenza residenziale dell'immobile dovrà essere verificato alla fine dei lavori. Così, con la risposta n. 290/2022 il Fisco ha chiarito che rientrano nella maxi detrazione i lavori effettuati dai proprietari dell'edificio con superficie abitativa inferiore al 50% che a fine lavori realizzano 3 unità completamente residenziali.

PREVALENZA RESIDENZIALE IN CASO DI "UNICO PROPRIETARIO"

Superbonus se prevale la porzione residenziale dello stabile rispetto a quella adibita ad uso ufficio. In caso lavori su immobili appartenenti ad un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, il requisito della residenziali va valutato nella loro interezza. Se la superficie residenziale supera il tetto del 50% dei metri quadri complessivi rispetto alla superficie adibita ad uso ufficio, è possibile accedere alla maxi detrazione. Lo affermano le risposte delle Entrate 306 e 307/2022.

SAL INDIVIDUALE PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ED ANTISISMICI

Se sullo stesso immobile sono effettuati sia interventi di efficientamento energetico sia interventi antisismici, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento ammessa alla maxi detrazione (risposta delle Entrate n. 53/2022). Queste due tipologie di interventi, infatti, richiedono differenti competenze tecniche ai fini dell'asseverazione dell'efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL SAL 30%

Via libera allo sconto in fattura o alla cessione del credito del Superbonus se lo stesso si riferisce ad almeno il 30% dell'intervento complessivo al primo Sal. A nulla rileva che la percentuale dell'esecuzione dei lavori si riferisce a lavori realizzati in periodi d'imposta diversi (risposta delle Entrate n. 56/2022).

FONDAZIONI - ONLUS - ODV - APS

Per il calcolo agevolato del limite di spesa del Superbonus per Onlus, Odv o Aps i membri del Cda non devono percepire alcuna indennità o compenso per la detenzione degli immobili, dal 1° giugno 2021 e per tutta la durata del periodo di fruizione del Superbonus (risposta delle Entrate n. 340/2022).