Piove sul bagnato per i contribuenti alle prese con gli interventi edilizi agevolati dal superbonus 110% (così come dagli altri bonus fiscali), già aggravati da un mercato del credito asfittico (e praticamente inesistente) e dalle innumerevoi modifiche normative nel frattempo intervenute. Come anticipato difatti da un laconico avviso pubblicato via web lo scorso 2 gennaio, Poste Italiane Spa ha improvvisamente cessato, a partire da oggi 8 gennaio 2024 (e quindi con quasi tre mesi di anticipo rispetto al termine legale del 16 marzo 2024), gli acquisti (per  l'intero ammontare) dei bonus edilizi maturati nel corso dell'anno fiscale 2023.

Resta comunqe possibile, a partire dalla data odierna e come precisato nello stesso avviso digitale, proporre a Poste Italiane la cessione delle annualità utilizzabili a partire dal 2025. Si tratta, in modo specifico, delle spese agevolate effettuate nel 2024 e delle spese agevolate effettuate in anni precedenti ma già fruite parzialmente in detrazione dalle proprie imposte annuali (ivi comprese -  ma solamente a partire dalla data del 17/03/2024 - le tre rate residue delle quattro complessivamente maturate in conseguenza degli interventi edilizi  realizzati nell'anno fiscale 2023).

L’importo massimo cedibile per ogni cliente resta confermato pari a 50mila euro, anche tramite più cessioni, «fermo restando che il totale dei crediti ceduti dallo stesso cliente a Poste Italiane, comprensivo di quelli ceduti anteriormente alla data di riapertura del servizio, non può superare il limite di 150mila euro». Oltre al superbonus, restano cedibili gli altri sconti fiscali trasferibili per legge in base al decreto Rilancio, come l’ecobonus, il sismabonus od il bonus ristrutturazioni ordinario al 50 per cento.
Per quanto concerne il bonus barriere architettoniche andranno considerare le limitazioni appena introdotte dal Governo con il decreto legge n. 212/2023. Resta difatti la deducibilità piena al 75% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023. A partire dal primo gennaio 2024 la generazione (e la conseguente cessione) del bonus barriere architettoniche è invece limitata ai lavori su parti comuni dei condomini ed a quelli su edifici unifamiliari o appartamenti, a condizione che siano rispettati una serie di paletti, come - e soprattutto - un reddito familiare non superiore ai 15mila euro, calcolati in base al quoziente introdotto per il superbonus. Il requisito reddituale non viene invece considerato nei nuclei nei quali è presente una persona in condizioni di disabilità accertata.