Il nuovo articolo 119-ter del DL n. 34/2020, come novellato dalla legge 234/2021 (legge di bilancio 20229, riconosce ai contribuenti una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche su edifici già esistenti. La detrazione spetta in misura pari al 75% delle spese sostenute ed è da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo. La detrazione spetta per gli interventi effettuati su edifici già esistenti e deve essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- Euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- Euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- Euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Interventi agevolabili

Sono agevolabili le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.
Inoltre sono ammessi all’agevolazione:
- gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- in caso di sostituzione dell’impianto, anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Per accedere alla detrazione in parola, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto dei Ministro dei lavori pubblici del 14 giugno 1989, n. 236.

Modalità di fruizione dell’agevolazione

Per le spese sostenute nel 2022 che danno diritto alla detrazione del 75% prevista per i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche è possibile optare in luogo dell’utilizzo diretto.
- per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante;
- sconto sul corrispettivo, ai sensi della nuova lett. f-bis) dell’art. 121 comma 2 del DL 34/2020.