Nel caso in cui le caratteristiche strutturali di due edifici consentano la costituzione di un condominio, anche minimo, il contribuente può accedere al 110% per gli interventi realizzati sulle parti comuni. In detta ipotesi, il limite massimo di spesa ammesso deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, valorizzando la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante al termine degli stessi.
L'Agenzia delle entrate, con la risposta di ieri (n. 196), è intervenuta sugli interventi per la riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico, realizzati su un condominio minimo, composto da due edifici, ai fini della fruizione della detrazione maggiorata del 110%, di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020.
L'istante ha fatto presente di aver ricevuto in donazione tre unità immobiliari censite in varie categorie (A/3, C/2 e C/6) facenti parti di un edificio (edificio B) che saranno oggetto di demolizione ricostruzione senza aumento di volumetria, con accorpamento finale in una unica unità abitativa (A/3), mentre l'altro edificio (edificio A) è composto di due piani, collegato all'atro (edificio B) da tetto, fognature e canali di scarico e fondazioni e che sullo stesso saranno eseguiti lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
Poste queste indicazioni, il contribuente ritiene di poter accedere al 110%, in qualità di condominio minimo, anche se i due edifici insistono su mappali distinti, tenendo conto della loro unione attraverso le parti in comune indicate e, quindi, chiede come determinare il limite di spesa e se risulta necessario richiedere un codice fiscale per formalizzare la presenza di un condominio, sebbene minimo, prospettando una propria soluzione e indicando il limite complessivo di spesa per l'intero condominio, formato da euro 576.000 per il sisma bonus (96.000 x 4 unità + 96.000 x n. 2 unità), euro 160.000 per l'ecobonus (40.000 x 4 unità), euro 120.000 per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (30.000 x 4 unità) ed euro 240.000 per la sostituzione di finestre e strutture accessorie (60.000 x 4 unità).
Nella risposta fornita dall'Agenzia delle entrate, innanzitutto, la ricorrente e sistematica ricognizione della disciplina, con richiamo delle disposizioni applicabili (art. 119 e 121 del dl 34/2020, articoli 14 e 16 del dl 63/2013) e dei documenti di prassi emanati (circ. 24/E/2020 e 30/E/2020), tenendo conto delle modifiche intervenute con la legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021).
Nel merito si evidenzia che il condominio non né altro che una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, che si determina automaticamente senza alcuna deliberazione, in presenza di più proprietari e che, in presenza di condominio minimo (non superiore a otto unità) non è necessario richiedere il codice fiscale, potendo un condomìno surrogarsi all'amministratore e sviluppare i relativi adempimenti.
In secondo luogo, l'Agenzia delle entrate conferma che nel caso in cui nel medesimo immobile siano eseguiti più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, a condizione di contabilizzare distintamente le spese riferibili ai diversi interventi.
L'Agenzia precisa, però, che per l'acquisto e la posa in opera di finestre o di schermature, quali interventi trainati, il limite di spesa ammesso ammonta a euro 54.545 e che, per la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse, il limite di spesa ammesso è al massimo di euro 27.243.
Nel caso in cui le caratteristiche strutturali di due edifici consentano la costituzione di un condominio, anche minimo, il contribuente può accedere al 110% per gli interventi realizzati sulle parti comuni. In detta ipotesi, il limite massimo di spesa ammesso deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, valorizzando la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante al termine degli stessi. L'Agenzia delle entrate, con la risposta di ieri (n. 196), è intervenuta sugli interventi per la riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico, realizzati su un condominio minimo, composto da due edifici, ai fini della fruizione della detrazione maggiorata del 110%, di cui agli articoli 119 e 121 del dl 34/2020, convertito con modifiche nella legge 77/2020. L'istante ha fatto presente di aver ricevuto in donazione tre unità immobiliari censite in varie categorie (A/3, C/2 e C/6) facenti parti di un edificio (edificio B) che saranno oggetto di demolizione ricostruzione senza aumento di volumetria, con accorpamento finale in una unica unità abitativa (A/3), mentre l'altro edificio (edificio A) è composto di due piani, collegato all'atro (edificio B) da tetto, fognature e canali di scarico e fondazioni e che sullo stesso saranno eseguiti lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Poste queste indicazioni, il contribuente ritiene di poter accedere al 110%, in qualità di condominio minimo, anche se i due edifici insistono su mappali distinti, tenendo conto della loro unione attraverso le parti in comune indicate e, quindi, chiede come determinare il limite di spesa e se risulta necessario richiedere un codice fiscale per formalizzare la presenza di un condominio, sebbene minimo, prospettando una propria soluzione e indicando il limite complessivo di spesa per l'intero condominio, formato da euro 576.000 per il sisma bonus (96.000 x 4 unità + 96.000 x n. 2 unità), euro 160.000 per l'ecobonus (40.000 x 4 unità), euro 120.000 per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (30.000 x 4 unità) ed euro 240.000 per la sostituzione di finestre e strutture accessorie (60.000 x 4 unità). Nella risposta fornita dall'Agenzia delle entrate, innanzitutto, la ricorrente e sistematica ricognizione della disciplina, con richiamo delle disposizioni applicabili (art. 119 e 121 del dl 34/2020, articoli 14 e 16 del dl 63/2013) e dei documenti di prassi emanati (circ. 24/E/2020 e 30/E/2020), tenendo conto delle modifiche intervenute con la legge 178/2020 (legge di Bilancio 2021). Nel merito si evidenzia che il condominio non né altro che una comunione forzosa, non soggetta a scioglimento, che si determina automaticamente senza alcuna deliberazione, in presenza di più proprietari e che, in presenza di condominio minimo (non superiore a otto unità) non è necessario richiedere il codice fiscale, potendo un condomìno surrogarsi all'amministratore e sviluppare i relativi adempimenti. In secondo luogo, l'Agenzia delle entrate conferma che nel caso in cui nel medesimo immobile siano eseguiti più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso è costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati, a condizione di contabilizzare distintamente le spese riferibili ai diversi interventi. L'Agenzia precisa, però, che per l'acquisto e la posa in opera di finestre o di schermature, quali interventi trainati, il limite di spesa ammesso ammonta a euro 54.545 e che, per la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da biomasse, il limite di spesa ammesso è al massimo di euro 27.243. In assenza del titolo edilizio, l'intervento di demolizione e ricostruzione deve rientrare tra quelli di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d), comma 1, art. 3 del dpr 380/2001 che deve essere indicato nel titolo amministrativo ma, soprattutto, nel presupposto che le caratteristiche strutturali dei due edifici consentano la nascita di un condominio minimo, il contribuente potrà accedere al 110% per gli interventi realizzati sulle parti comuni; in tal caso il limite massimo di spesa ammesso deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (sei unità complessive, comprese le pertinenze), valorizzando la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante al termine degli stessi, mentre per gli interventi trainati sulle singole unità immobiliari la detrazione maggiorata spetterà per le spese sostenute per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari.