Il Decreto Legge 157/2021 (c.d. Decreto Controlli) ha esteso ai bonus edilizi c.d. ordinari (detrazione 50% per manutenzioni ed interventi edilizi ex art. 16bis del Tuir, detrazione 65% per interventi di efficientamento energetico, bonus facciate 90%) le procedure di controllo già previste dalla norma istitutiva del “Superbonus 110%”. Il decreto ha inoltre introdotto l’obbligo di apposizione del visto di conformità (previsto dalla norma originaria nei soli casi di cessione a terzi del credito ovvero di sconto in fattura) nei casi di utilizzo diretto del credito nel regime dichiarativo ordinario.

 

Ciò premesso vediamo, nel dettaglio, per quali tipologie di opzioni e detrazioni edilizie è stato esteso, con decorrenza 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del DL 157/2021), l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle asseverazioni di congruità delle spese da parte dei professionisti abilitati a queste attività.

Superbonus 110%

Il primo intervento operato dal decreto Controlli agisce direttamente sull’art. 119 del D.L. n. 34/2020, estendendo l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il superbonus 110% sia utilizzato direttamente dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Vi è tuttavia da precisare, a quest’ultimo riguardo, che nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia presentata direttamente dal contribuente beneficiario del superbonus, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, oppure tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, l’obbligo di apposizione del visto di conformità sarà comunque escluso. In queste situazioni, infatti, l’Agenzia delle Entrate è già in grado di effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata.

Altri bonus edilizi

Il secondo intervento di ampliamento del visto di conformità, operato dal Decreto Controlli, riguarda invece le agevolazioni edilizie c.d. ordinarie previste dal comma 2 dell’art. 121, D.L. n. 34/2020.
Nel caso in cui il beneficiario opti per la cessione del credito o per lo sconto in fattura delle detrazioni fiscali rivenienti risulta ad oggi necessario richiedere l’apposizione del visto di conformità al momento dell’esercizio dell’opzione.
Per questi bonus edilizi il Decreto Controlli richiede inoltre espressamente l’obbligo di asseverazione della congruità di prezzi, da operarsi a cura dei tecnici abilitati.
I bonus edilizi sui quali è scattato ex novo l’obbligo di apposizione del “visto leggero” di conformità e di asseverazione tecnica, sono pertanto i seguenti:
a) recupero del patrimonio edilizio (art. 16- bis, comma 1, lettere a-b, TUIR);
b) efficienza energetica (art. 14, D.L. n. 63/2013);
c) adozione di misure antisismiche (art. 16, commi da 1- bis a 1- septies, D.L. n. 63/2013 e art. 119, comma 4, D.L. n. 34/2020);
d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019);
e) installazione di impianti fotovoltaici (art. 16- bis, comma 1, lettera h, TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 119, D.L. n. 34/2020).

La novella normativa ha reso necessario procedere alla modifica dei modelli di esercizio delle opzioni di cessione del credito ed all’aggiornamento del relativo software di compilazione.

 

 

Il Decreto Legge 157/2021 è stato emanato d’urgenza al fine di arginare un’ondata di crediti d’imposta fittizi che secondo le Entrate sfiora già il miliardo di Euro ed il caos normativo ed operativo che si è creato è notevole.

 

La mancanza nel decreto di una normativa transitoria specifica sta creando difatti innumerevoli difficoltà agli operatori del settore, senza considerare che la stretta è arrivata proprio mentre tanti condomìni si trovano con i cantieri in corso o le delibere in discussione.

Una delle situazioni riscontrate più frequentemente nella pratica e priva ad oggi di chiarimenti operativi è quella di chi ha sostenuto e pagato le spese agevolate prima del 12 novembre ma non ha ancora ceduto il relativo credito.

 

In tutti i casi in cui i cantieri non finiranno nel 2021 si tratterà inoltre di capire se e come potrà essere gestita l’asseverazione di congruità “a lavori in corso”. Con una variabile in più: molti contribuenti stanno già pensando di portarsi avanti con i pagamenti rispetto all’avanzamento dei lavori (Sal), ad esempio per rendere detraibile al 90% una maggior quota di spesa agevolata dal bonus facciate. È una prassi che il Fisco ha finora avallato, consentendo di cedere le spese agevolate dai bonus ordinari senza un Sal minimo da raggiungere.

 

Resta infine da capire se i costi da sostenere per il nuovo obbligo di apposizione dei visti di conformità e delle asseverazioni tecniche possano concorrere o meno al totale delle spese sulle quali calcolare l’importo della detrazione fiscale da cedere a terzi