Si riporta di seguito uno stralcio della interessante circolare (la n. 9/2022) emanata dal Consiglio nazionale degli architetti.

Il documento ricorda che «per gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle unità immobiliari unifamiliari o funzionalmente indipendenti, la detrazione del 110% può essere fatta valere per le spese sostenute entro il 30 giugno del 2022. Se in coincidenza di tale data l’intervento sia stato eseguito per almeno il 30%, la scadenza risulta prorogata al 31 dicembre 2022». In questo caso, insomma, ci saranno sei mesi in più per accedere alla maggiore detrazione.

Diverso il regime per gli interventi effettuati dai condomìni e dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari, distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche: la detrazione del 110% potrà essere fatta valere comunque per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.

La circolare ricorda che, in alcune situazioni, le caratteristiche strutturali degli edifici possono consentire l'allungamento dei tempi di utilizzo della detrazione al 110%, superando la tagliola del 2022 per le unità unifamiliari e agganciando la proroga fino a tutto il 2023. Se le caratteristiche dell’immobile lo consentono - si legge -, l’unica unità immobiliare può difatti essere “frazionata” in modo da ricavarne due o tre unità abitative.

Dopo questo primo intervento - prosegue il documento, «si potrà procedere alla chiusura del cantiere e all’ottenimento di un altro titolo edilizio avente ad oggetto i lavori che danno diritto al 110 per cento».L’agenzia delle Entrate, a questo proposito, «ha più volte osservato che ai fini della determinazione dei limiti di spesa debba farsi riferimento alla situazione di partenza».