Dopo giorni di indiscrezioni e di grande incertezza per tutti i cittadini interessati e per gli addetti ai lavori l’intervento del governo sul contesto normativo che regola l'applicazione del Superbonus ha finalmente confini più chiari. Si riassumono di seguito le principali modifiche apportate dall'articolo 9 del decreto legge n. 176/2020 (pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 18 novembre 2022) all'articolo 119 della legge 77/2020 (di conversione del decreto legge n. 34/2020 ed istitutiva dell'agevolazione fiscale).

CONDOMINI

1) l'aliquota della detrazione fiscale si riduce dal 110% al 90% per le spese sostenute dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (le sese sostenute entro il 31 dicembre 2022 continuano a godere della detrazione piena del 110% mentre le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 continueranno a beneficiare delle detrazioni già riconosciute dal comma 8-bis dell'articolo 119: 70% delle spese sostenute entro il 31/12/2024 e 65% delle spese sostenute entro il 31/12/2025);

2) mantengono la detrazione fiscale "piena" del 110% per le spese sostenute a tutto il 31/12/2023 i condomini che, congiuntamente:
- hanno già presentato ovvero riusciranno a presentare entro il prossimo 25 novembre 2022 presso lo sportello SUE del Comune competente la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS);
- hanno già deliberato ed approvato l'esecuzione dei lavori agevolati ovvero riusciranno a deliberarla entro la data del 24 novembre 2022 (si rammenta a quest'ultimo riguardo che l'avviso di convocazione dovrà precedere la data fissata per l'assemblea di almeno 5 giorni liberi, con il rischio concreto che in caso contrario, la presenza anche di un solo condomino in disaccordo con l'ordine del giorno possa determinarne l'impugnazione ed il conseguente blocco dei lavori).

EDIFICI COMPOSTI DA DUE A QUATTRO ABITAZIONI E POSSEDUTI DA UN UNICO PROPRIETARIO (OVVERO POSSEDUTI IN COMPROPRIETA' DA PIU' PERSONE FISICHE)

1) L'aliquota della detrazione fiscale si riduce dal 110% al 90% per le spese sostenute dal primo gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 continueranno a godere della detrazione piena del 110% mentre le spese sostenute entro la data del 31 dicembre 2025 continueranno a beneficiare delle detrazioni già riconosciute dal comma 8-bis dell'articolo 119 ovvero: 70% delle spese sostenute entro il 31/12/2024 e 65% delle spese sostenute entro il 31/12/2025);

2) mantengono la detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute fino a tutto il 31/12/2023  gli "unici proprietari" che hanno già presentato ovvero riusciranno a presentare entro il prossimo 25 novembre 2022 presso lo sportello SUE del Comune competente la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILAS).

EDIFICI UNIFAMILIARI ED UNITA' IMMOBILIARI FUNZIONALMENTE INDIPENDENTI (BIFAMILIARI, VILLETTE A SCHIERA, ECC.)

1) I committenti persone fisiche che abbiano completato almeno il 30% degli interventi agevolati alla data del 30 settembre 2022 potranno beneficiare della detrazione fiscale in misura piena del 110% per le spese sostenute a tutto il 31 marzo 2023 (termine prorogato rispetto alla vecchia scadenza del 31/12/2022);

2) i committenti persone fisiche titolari di diritto di proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento sull'unità immobiliare e che eseguono su quest'ultima interventi edilizi agevolabili a far data dal primo gennaio 2023 potranno beneficiare di una detrazione fiscale pari al 90% delle spese sostenute a tutto il 31/12/2023 (il tenore della norma esclude dal beneficio i titolari di diritti personali di godimento: locazione, comodato, ecc, ivi compresi - con ogni probabilità - i soggetti conviventi). Il beneficio spetterà al manifestarsi congiuntamente delle seguenti ulteriori condizioni, ovvero:
-  che l'unità immobiliare oggetto d'intervento sia adibita ad abitazione principale del committente/beneficiario;
- che il committente beneficiario abbia un reddito di riferimento (calcolato in base al conteggio del quoziente familiare) non superiore ad Euro 15.000,00 (non si tiene conto in questo caso - a differenza del calcolo ISEE - delle consistenze patrimoniali del contribuente). Il reddito di riferimento sarà determinato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti nell'anno precedente a quello di sostentamento della spesa agevolata dal contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare e dagli altri familiari presenti nel nucleo familiare per un coefficiente determinato dal numero complessivo dei componenti medesimi (il contribuente vale 1, il coniuge vale 1; un familiare vale 0,5; due familiari valgono 1; tre o più familiari valgono 2).