- siano stati ottenuti il collaudo dei lavori strutturali e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione del rischio sismico;
- l’immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.
1) che tutti i suddetti requisiti devono ricorrere congiuntamente in quanto la mancanza anche di uno solo di essi non consente l’applicazione del Superbonus per gli acquisti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, ferma restando, tuttavia, la possibilità di fruire della detrazione nella misura del 75 per cento o dell’85 per cento, ai sensi del citato articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2024;
2) che ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese, occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;
4) che l’ulteriore previsione normativa secondo cui l'immobile, al 30 giugno 2022, fosse accatastato «almeno in categoria F/4», è finalizzata a consentire l’applicazione della disposizione in commento anche nell’ipotesi in cui l’immobile – oggetto del contratto di compravendita da stipularsi entro il 31 dicembre 2022 – risultasse ancora non accatastato - alla predetta data del 30 giugno 2022 - in una della categorie ammesse al Superbonus ma si trovasse appunto in categoria catastale F/4 (“unità in corso di definizione” ovvero con destinazione d'uso e consistenza non ancora definiti);