L'Agenzia delle Entrate, pubblicando la risoluzione n. 77 del 15 dicembre 2022, ha ricordato a contribuenti ed addetti ai lavori che, in seguito alla modifica apportata dalla legge n. 79/2022 (di conversione del Decreto-legge 36/2022) al comma 4 dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020 (c.d. decreto rilancio), è possibile fruire del Superbonus 110% anche per gli acquisti di case c.d. "antisismiche"  effettuati entro la data del 31 dicembre 2022 ed al manifestarsi degli ulteriori presupposti richiamati dalla normativa ovvero a condizione che entro la data del 30 giugno 2022:
- sia stato stipulato il contratto preliminare di acquisto regolarmente registrato;
- siano stati versati acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e risulti maturato il relativo credito di imposta, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio (la detrazione spetta per gli acconti pagati fin dal 1° luglio 2020 in quanto l’agevolazione a tale data era vigente);
- sia stata ottenuta la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali;
- siano stati ottenuti il collaudo dei lavori strutturali e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione del rischio sismico;
- l’immobile sia stato accatastato almeno in categoria F/4.
L'Agenzia, con l'occasione, ha precisato ulteriormente:
1) che tutti i suddetti requisiti devono ricorrere congiuntamente in quanto la mancanza anche di uno solo di essi non consente l’applicazione del Superbonus per gli acquisti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, ferma restando, tuttavia, la possibilità di fruire della detrazione nella misura del 75 per cento o dell’85 per cento, ai sensi del citato articolo 16, comma 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2024;

2) che ai fini dell'individuazione del periodo d'imposta in cui imputare le spese, occorre fare riferimento, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono;

3) che nelle fatture di acconto emesse entro la data del "30 giugno 2022" a seguito della stipula del preliminare di acquisto sia stato espressamente indicato dall'impresa venditrice che lo “sconto in fattura” è stato praticato in applicazione delle previsioni richiamate dall'articolo 121 del decreto Rilancio;

4) che l’ulteriore previsione normativa secondo cui l'immobile, al 30 giugno 2022, fosse accatastato «almeno in categoria F/4», è finalizzata a consentire l’applicazione della disposizione in commento anche nell’ipotesi in cui l’immobile – oggetto del contratto di compravendita da stipularsi entro il 31 dicembre 2022 – risultasse ancora non accatastato - alla predetta data del 30 giugno 2022 - in una della categorie ammesse al Superbonus ma si trovasse appunto in categoria catastale F/4 (“unità in corso di definizione” ovvero con destinazione d'uso e consistenza non ancora definiti);

5) che ai fini dell’applicazione della detrazione in commento è necessario che l’unità immobiliare acquistata rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).