Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 2023 il decreto 31 luglio 2023 quale il ministero dell'economia (MEF) ha "sbloccato" il contributo introdotto dal decreto legge 176/2022 (cod. Aiuti-quater) e destinato ad indennizzare i beneficiari del superbonus dagli effetti della riduzione del beneficio dal 110% al 90%.

Il contributo, che non produce effetti fiscali per il beneficiario e che verrà erogato entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2023, è destinato alle persone fisiche che, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione hanno sostenuto - nel periodo ricompreso tra il  1° gennaio 2023 ed il 31 ottobre 2023 - spese per interventi agevolati dal superbonus 90% (di cui all'art. 119, c. 8-bis, 1° e 3° periodo, del decreto legge n. 34/2020) e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere un «reddito di riferimento» non superiore a 15mila euro;
b) essere titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto dell'intervento, ovvero, per gli interventi effettuati dai condomini, sull'unità immobiliare facente parte del condominio;
c) utilizzare l'unità immobiliare di cui alla lettera b) quale abitazione principale.

Il decreto del MEF, nel rinviare ad un prossimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (da emanarsi entro il 24 ottobre 2023) l'individuazione delle modalità di compilazione dell'istanza, il suo contenuto informativo e ogni altro elemento necessario all'erogazione del contributo, precisa ulteriormente:
- che le spese ammesse al contributo sono quelle sostenute per gli interventi di cui all'art. 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, per le quali spetta la detrazione limitatamente al 90% del loro ammontare ed entro un limite massimo di spesa pari ad Euro 96.000,00 (ancorche' la detrazione spettante sia  stata  oggetto di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito  ai sensi dell'art. 121, comma 1, lettere a) e b), del  decreto-legge  n. 34 del 2020); 
- che l'importo del bonus non può essere superiore al 10% delle spese ammesse all'agevolazione;
- che sarà tuttavia l'Agenzia delle entrate a determinarne l'ammontare tenendo conto del rapporto percentuale tra le risorse stanziate e l'ammontare dei contributi richiesti;
- che qualora le risorse non coprono il 10% delle richieste il contributo verrà erogato il 10% ma in base all'ordine del primo bonifico effettuato (e non secondo l'ordine cronologico di invio delle domande).