Dal 25 gennaio 2021 è possibile inviare all’ENEA, mediante i nuovi siti web dedicati, i dati relativi agli interventi che usufruiscono dell’ecobonus, del bonus facciate e del bonus casa del 50% con fine lavori nel 2021. La comunicazione dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi che si sono conclusi tra il 1° gennaio e il 25 gennaio 2021, il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021, corrispondente alla data di messa on line dei portali per la trasmissione dei dati. L’accesso ai siti internet può essere fatto mediante una registrazione già effettuata. L’omesso invio della comunicazione ha conseguenze diverse a seconda del tipo di agevolazione.

Sono operativi dal 25 gennaio 2021 i nuovi siti ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) per la trasmissione delle pratiche relative agli interventi che beneficiano dell’ecobonus, del bonus facciate e della detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni (bonus casa), i cui lavori sono completati nel 2021.

I dati dovranno essere inviati entro 90 giorni dalla data di fine lavori o del collaudo. Per gli interventi che si sono conclusi tra il 1° gennaio e il 25 gennaio 2021, il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021, corrispondente alla data di messa on line dei portali per la trasmissione dei dati.

Per “data di fine lavori” si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, la data di collaudo anche parziale o la data della dichiarazione di conformità, quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.

Per gli interventi che si sono conclusi tra il 1° gennaio e il 25 gennaio 2021, il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021, corrispondente alla data di messa on line dei portali per la trasmissione dei dati.

Registrazione

L’accesso ai siti richiede la registrazione. Sono valide tutte le registrazioni già fatte. Pertanto, gli utenti già registrati al portale dedicato alla trasmissione dei dati riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica che accedono all’ecobonus possono utilizzare le credenziali già in loro possesso per la trasmissione dei dati relativi agli interventi di risparmio energetico che fruiscono delle detrazioni per le ristrutturazioni, senza bisogno di una ulteriore registrazione.

Così come la registrazione effettuata per l’accesso al portale per il bonus casa è valida anche per l’accesso al sito all’ecobonus.

La registrazione dovrà essere effettuata quindi solo per nuovi utenti. La procedura richiede di indicare il nome, il cognome, l’indirizzo e-mail, che verrà come identificativo dell’utente (UserID). È necessario pertanto inserire un indirizzo e-mail valido e operativo. Il sistema invierà all’indirizzo inserito tutte le comunicazioni relative alla dichiarazione, inclusa la conferma della registrazione.

Occorre inoltre specificare se il compilatore è il soggetto beneficiario, vale a dire l’utente finale che ha pagato l'intervento e che beneficerà della detrazione, ovvero se è un intermediario, ossia tecnico, amministratore, ecc. che compila la dichiarazione per conto di un cliente, di un assistito, di un condominio o di una società.

Bonus casa 2021

Per gli interventi che accedono alla detrazione IRPEF del 50% per le ristrutturazioni edilizie (bonus casa) è necessario trasmettere all'ENEA solo le informazioni sugli interventi che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. La comunicazione dovrà essere effettuata attraverso il sito Enea.

Sono soggetti all’obbligo di invio dei dati all’ENEA i seguenti interventi:

- riduzione delle dispersioni termiche di pareti verticali, coperture e pavimenti;

- sostituzione di infissi;

- installazione di collettori solari, sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione, generatori di calore ad aria a condensazione, pompe di calore per climatizzazione degli ambienti, sistemi ibridi, microcogeneratori, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore, installazione di generatori di calore a biomassa, installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati, sistemi di termoregolazione e building automazione, impianti fotovoltaici;

- installazione di elettrodomestici (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici e asciugatrici), di classe energetica minima A+, ad eccezione dei forni la cui classe minima è la A. Piani cottura e lavasciuga non sono classificati. Gli acquisti effettuati nel 2021 sono ammessi al bonus mobili solo se collegati ad un intervento di recupero del patrimonio edilizio iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2020 (legge di Bilancio 2021, articolo 1, comma 58).

Ecobonus

I dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che beneficiano dell’ecobonus del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85% devono invece essere trasmessi attraverso il sito Enea.

Nel caso in cui la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA, si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, al seguente indirizzo: ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile - Via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma).

Bonus facciate

Anche per il bonus facciate deve essere utilizzato il sito Enea.

L’invio della scheda descrittiva è richiesto esclusivamente per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino il rifacimento dell’intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio.

Secondo quanto indicato nella circolare n. 2/E/2020 il calcolo della percentuale del 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio deve essere effettuato sul totale della superficie complessiva disperdente (pareti verticali, pavimenti, tetti, infissi) confinante con l'esterno, vani freddi o terreno.

Nel caso in cui parti della facciata siano rivestite in piastrelle o altri materiali, che non rendono possibile interventi influenti dal punto di vista termico - se non mutando completamente l’aspetto dell’edificio - la verifica sul superamento del limite del 10% deve essere fatta eseguendo il rapporto tra la restante superficie della facciata interessata dall’intervento e la superficie totale lorda complessiva della superficie disperdente.

Mancato invio

L’omesso invio della comunicazione ha conseguenze diverse a seconda del tipo di agevolazione.

Per gli interventi di risparmio energetico agevolati con il bonus casa del 50%, la trasmissione all’ENEA dei dati è obbligatoria, ma nel caso in cui non venga effettuata non fa venir meno il diritto al bonus. Non è infatti prevista alcuna sanzione nel caso non si provveda all’adempimento (Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019).

Per l’ecobonus, invece, la mancata trasmissione della scheda descrittiva comporta la decadenza dalla detrazione fiscale.

Analoga sanzione è prevista per il bonus facciate. Come indicato infatti nella circolare n. 2/E/2020, la mancata effettuazione dell’adempimenti non consente la fruizione della detrazione fiscale.

L’omesso invio può essere sanato ricorrendo alla remissione in bonis, che si perfeziona con il pagamento della sanzione di 258 euro e con l’invio della comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento stesso (circolare 28 settembre 2012, n. 38/E, paragrafo 1.2).

Tale istituto è attivabile a condizione però che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza.