Il condominio può accedere al superbonus 110% in relazione alle spese sostenute per l’intervento di ricostruzione con criteri antisismici del muro di contenimento. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 68 del 1° febbraio 2021. Gli interventi su un muro di contenimento, sempreché funzionali all'adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell'edificio condominiale, possono essere annoverati tra gli interventi sulle "parti comuni" interessate dall'agevolazione prevista dal decreto Rilancio.

Nuovi chiarimenti sul superbonus: con la risposta a interpello n. 68 del 1° febbraio 2021 l'Agenzia delle Entrate si è occupata di un condominio che ha sostenuto spese per l'intervento di ricostruzione con criteri antisismici di un muro di contenimento.

Il superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (interventi i "trainanti tra ") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (interventi i "trainati tra ") realizzati su:

  • parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati);
  • su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

Con specifico riferimento alla possibilità accedere al superbonus per un intervento antisismico da realizzare solo sul muro di contenimento pertinenziale del condominio, senza un intervento diretto sul fabbricato residenziale, si rappresenta che per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, la detrazione prevista dall'art. 16, commi da 1- bis a 1- septies, D.L. n. 63/2013 è elevata al 110%.

Si tratta degli interventi antisismici per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici o di complessi di edifici collegati strutturalmente, di cui all'art. 16- bis, comma 1, lettera i), del TUIR, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, relativi a edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, inclusi quelli dai quali deriva la riduzione di una o due classi di rischio sismico, anche realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio (commi da 1- bis a 1- sexies).

Trattandosi di un intervento su un muro di contenimento effettuato da un condominio, occorre verificare se lo stesso possa essere annoverato tra le "parti comuni pa" condominiali, considerato che, come chiarito anche dalla circolare n. 24/E del 2020 sono ammessi al superbonus gli interventi sulle parti comuni di condomini residenziali.

Sulla base della normativa e della prassi in materia possono accedere al superbonus gli interventi riguardi un elemento strutturale del condominio.

Al fine di individuare tali parti comuni interessate dall'agevolazione è necessario far riferimento all'art. 1117 c.c.. Considerato che tale norma ricomprende tra le parti comuni le fondazioni, i muri maestri, il suolo su cui sorge l'edificio, ma che tale elencazione non è tassativa, si ritiene che gli interventi su un muro di contenimento, sempreché funzionali all'adozione di misure antisismiche in relazione alle parti strutturali dell'edificio condominiale, possano essere annoverati tra gli interventi sulle "parti comuni pa " interessate dall'agevolazione.

Ne consegue che il condominio in relazione alle spese sostenute per il prospettato intervento di ricostruzione con criteri antisismici del muro di contenimento può accedere al superbonus. Tale soluzione interpretativa vale in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti per accedere all'agevolazion