L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta ad interpello 706 del 14 ottobre 2021 precisando che la riconducibilità tra gli interventi ammessi al superbonus 110% (versione sisma) dell'intervento di consolidamento del muro di contenimento dell'immobile e della sua ricostruzione con criteri antisismici, al fine di garantire un adeguato confinamento del terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti, necessita di specifici accertamenti di tipo tecnico, dei quali si dovrà far carico il professionista incaricato di asseverare l’efficacia dell’intervento al fine della riduzione del rischio sismico dell’edificio.
L’Agenzia ricorda con l’occasione che l'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici effettuati su unità immobiliari residenziali.
Con riferimento all'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione del Superbonus, rientrano nel beneficio gli interventi (anche locali) per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 22 dicembre 1986 n. 917 - TUIR).
Ai sensi del citato articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del DL n. 63 del 2013, gli interventi in questione sono ammessi alle agevolazioni fiscali a condizione, tra l'altro, che:
- le relative procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017, ovvero, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021, che i titoli abilitativi siano stati rilasciati dopo il 1° gennaio 2017;
- riguardino edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003