Con lo scoccare del primo gennaio 2023 si apre una nuova stagione per il superbonus. Ad uso della gentile utenza si riepilogano nel seguente prospetto (che tiene conto delle modifiche e delle novità apportate dagli interventi legislativi di fine anno) le aliquote di detrazione da applicare nell'anno d'imposta 2023 a seconda della natura del soggetto beneficiario e delle pre-condizioni richiamate dalla normativa:
1) Condomini, persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti fino a 4 unità immobiliari (oltre ad Onlus, Associazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale)
- CILAS presentata entro il 25 novembre 2022 e - per i condomini - delibera adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022: detrazione nella misura piena del 110%;
- CILAS presentata entro il 31 dicembre 2022 e l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022 (solo per i condomini): detrazione nella misura del 110% (la data della delibera assembleare deve essere certificata la dall'amministratore o dal condomino che ha presieduto l'assemblea);
- intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione degli edifici se, al 31 dicembre 2022, risulta presentata l’istanza per acquisire il titolo abilitativo: detrazione nella misura piena del 110%;
- casi diversi dai precedenti: detrazione nella misura del 90% (per le spese sostenute post 2023, l’aliquota agevolativa si ridurrà al 70% nel 2024 ed al 65% nel 2025).
2) Edifici unifamiliari ed unità abitative funzionalmente autonome
- spese sostenute fino al 31 marzo 2023 (se al 30 settembre 2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo): detrazione nella misura piena del 110%;
- lavori iniziati nel 2023: la detrazione nella misura del 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, a condizione che:
a) il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
b) l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
c) il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a 15.000 euro, calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente, da coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente/familiare, per un coefficiente pari ad 1 se il nucleo familiare è formato solo dal contribuente, aumentato di 1 se è presente un secondo familiare convivente, di 0,5 se è presente un familiare a carico, di 1 se sono presenti 2 familiari a carico e di 2 se sono presenti 3 o più familiari a carico.
3) Zone terremotate e soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali
- zone terremotate: detrazione nella misura piena del 110% (fino al 31/12/2025);
- soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, per interventi su immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà , nuda proprietà , usufrutto o comodato d'uso gratuito: detrazione nella misura piena del 110% (fino al 31/12/2025);
4) IACP ed enti equivalenti, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative a proprietà indivisa
- spese sostenute entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 31 dicembre 2023 se alla data del 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo: detrazione nella misura piena del 110% (fino al 31/12/2025).
05
Gen
2023