La legge finanziaria 2022 ha introdotto una nuova agevolazione edilizia, dedicata alla rimozione di barriere architettoniche: vale il 75% delle spese sostenute per la rimozione delle barriere architettoniche e riguarderà i soli interventi realizzati (e conseguentemente le spese sostenute) nel corso del 2022 (salvo proroghe).

Gli interventi agevolati di cui trattasi potranno riguardare condomìni, case unifamiliari (villette) ed unità «funzionalmente autonome» mentre nelle singole unità immobiliari condominiali il bonus pare ristretto agli interventi di domotica (si attendono chiarimenti delle Entrate sull’estensione dell’agevolazione – che ad oggi pare ristretta agli interventi di domotica - alle singole unità immobiliari condominiali).

I limiti di spesa agevolabile, modulati in base al numero delle unità immobiliari presenti all’interno degli edifici, risultano i seguenti:

- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti o dispongano di uno o più accesso esterno autonomo;

- 40.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti  da 2 a 8 unità immobiliari;

- 30.000 euro per unità immobiliare nel caso di edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Nell’individuare gli interventi agevolati realizzabili la manovra fa riferimento esplicito al decreto dei Lavori pubblici 236/1989 che contiene le norme che regolano l’accessibilità degli edifici privati. Nel testo si trovano sia i criteri di progettazione da rispettare per i diversi lavori (come dimensioni e caratteristiche tecniche) che gli interventi che possono essere considerati di rimozione delle barriere architettoniche: si va dalle semplici rampe inclinate agli ascensori, passando per le piattaforme elevatrici. Anche se, su queste, bisogna considerare che non tutte quelle che sono conformi alle norme Ue (più adatte in molti casi ai centri storici) rispettano i criteri del Dm.

Potranno, poi, essere considerati rimozione delle barriere architettoniche anche quegli interventi che consentano agli impianti di diventare pienamente accessibili, come l’adeguamento dei servizi igienici per consentire a tutti manovrabilità e utilizzo degli apparecchi, ma anche i lavori di sistemazione di impianti elettrici e citofoni, che devono essere alla giusta altezza e ben visibili.

Gli interventi possibili, comunque, sono moltissimi, tenuto anche conto che a quelli del decreto, la legge di Bilancio aggiunge anche tutti i lavori di automazione degli impianti degli edifici, cioè la domotica.
Per quanto concerne la normativa edilizio-urbanistica e le conseguenti procedure abilitative vi è da considerare che la maggior parte di questi interventi è in regime di “edilizia libera” o può essere realizzata con una semplice Cila. La necessità di una Scia dovrebbe essere limitata ai casi in cui i lavori riguardino parti strutturali dell’edificio. La situazione tipica è quella dell’ascensore, che può richiedere modifiche pesanti alle parti interne o al prospetto dell’edificio. In questi casi bisogna, allora, considerare un paio di mesi.

Di seguito un interessante quadro sinottico riportante i tempi medi di abilitazione e di esecuzione delle principali opere agevolate dalla novella normativa.

Ascensore
Per le pratiche burocratiche in Comune e al Genio civile occorrono da 45 giorni a due mesi a seconda dell'efficienza degli uffici. La realizzazione dell'intervento è più difficilmente quantificabile, ma può essere individuata in un periodo che va da 10 giorni a 4 mesi, in base al tipo di edificio.

Montascale

Si tratta di un intervento decisamente meno complesso di un ascensore, la soluzione ideale quando la rampa è breve e comunque risulti impossibile installare un ascensore. Non servono permessi edilizi e l'installazione richiede solo dalle 2 alle 8 ore, a seconda delle difficoltà e del modello.

Piattaforma elevatrice

La piattaforma elevatrice è l'unico apparato che può incontrare problemi dal punto di vista dell'agevolazione del 75%, perché difficilmente inquadrabile nell'ambito del Dm 236/89 (ma è conforme alle più recenti norme Ue). Per le pratiche burocratiche occorre un giorno, per l'installazione una settimana.

Adeguamento servizi igienici

L’adeguamento dei servizi igienici in casa o negli spazi comuni condominali di regola non implica permessi edilizi (a meno di particolari casi, come lo spostamento di una parete, per i quali basta un giorno di pratiche). La lavorazione si può ultimare in circa 20 giorni.

Adeguamenti elettrici

Per adeguare l'impianto elettrico non occorrono particolari per pratiche burocratiche, l'importante è che l'elettricista, iscritto alla Camera di commercio, rilasci la dichiarazione di conformità. Occorrono da 20 giorni ai 3 mesi di lavorazione a seconda dell'ampiezza dell'intervento

Adeguamento citofoni

Per adeguare l'impianto citofonico non occorrono particolari pratiche burocratiche, l'importante è che l'installatore, iscritto alla Camera di commercio, rilasci la dichiarazione di conformità. È invece difficile quantificare il tempo necessario per i lavori, le possibilità sono troppo diversificate.

Impianto di domotica

Per la realizzazione di un impianto domotico nessun problema di pratiche burocratiche edilizie (tranne casi eccezionali) ma ci vuole la dichiarazione di conformità a fine lavori da parte degli installatori. Per la realizzazione si possono ipotizzare da uno a dieci giorni di lavorazione.