L'articolo 119-ter del DL n. 34/2020 (decreto rilancio) riconosce ai contribuenti - per il solo anno d'imposta 2022 - un credito d'imposta nella misura del 75% delle spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti, con la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura ai sensi dell’art. 121 comma 2 lettera f-bis del DL 34/2020.

La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- 30.000 a euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

L’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 444 del 6 settembre 2022 ha ripercorso gli aspetti salienti della novellata detrazione evidenziando che:

- l'agevolazione si aggiunge a quelle già previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera 3 del TUIR (nella misura del 50 per cento) e dall'articolo 119, commi 2 e 4, del decreto rilancio (superbonus 110%) ma differenziandosi da quest'ultima in quanto non vincolata all'effettuazione degli interventi "trainanti";

- l'agevolazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative alla bonifica ed allo smaltimento dei materiali e dell'impianto sostituito;

- ai fini dell'accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifice privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche;

- considerato che la norma non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio rispetto all'esistenza degli immobili oggetto di intervento e che la norma intende favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche, si ritiene che l'ambito applicativo dell'agevolazione sia da intendersi in senso ampio, conseguendone che:

1) la detrazione spetta ai titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come "strumentali", "beni merce" o "patrimoniali";

2) le società possono quindi fruire della detrazione in argomento anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti ma non utilizzati direttamente in quanto destinati alla locazione;

3) analogamente a quanto chiarito in riferimento alle altre agevolazioni previste per interventi di recupero edilizio la detrazione spetta anche ai detentori dell'immobile a condizione che  questi ultimi abbiano sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che detengano gli immobili oggetto d'intervento in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.