La deroga al blocco generalizzato delle opzioni, chiaramente prevista dal Legislatore solo per talune categorie di contribuenti (tra cui gli IACP), si applica limitatamente alle spese dagli stessi sostenute, e ciò indipendentemente dall'aliquota di detrazione spettante.
Lo ha precisato ministero dell’Economia con la risposta del 14 febbraio 2024 all’interrogazione parlamentare n. 5-01990.
L'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38), stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1, che non consente l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121,comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020 –lo sconto in fattura e la cessione del credito, non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del decreto.
Pertanto, tale disposizione normativa, in deroga al blocco generalizzato dell'esercizio delle opzioni di cui al richiamato articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020, prevede la possibilità, per gli IACP individuati dalla lettera c) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge, di esercitare l'opzione per lo sconto in fattura e per la cessione del credito, alla sola condizione che i predetti enti risultino già costituiti alla data del 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 11 del 2023).
Quindi l'Agenzia delle entrate ritiene che la suddetta disposizione di deroga trovi applicazione, sussistendone i requisiti, nei confronti dei soli soggetti ivi espressamente indicati, tra i quali gli IACP, e ciò sebbene gli interventi agevolati siano eseguiti su edifici a prevalente proprietà degli stessi, per i quali, alla data del 30 giugno 2023, non si sia verificata la condizione della intervenuta realizzazione dei lavori in misura pari ad almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.