Il Durc di congruità, affiancato e collegato al Durc contributivo, è un documento introdotto dall'articolo 8 comma 10-bis della legge 120/2020 (di conversione del decreto legge 76/2020) che certifica, nei casi espressamente richiamati dalla norma, la congruità dell’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento edilizio realizzato da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione e che viene rilasciato - entro 10 giorni dalla richiesta - dalla cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente su richiesta dell’impresa affidataria oppure del committente. Ai fini della verifica di congruità degli interventi edilizi rilevano le sole spese edili. Restano pertanto escluse da ogni tipo di valutazione (pur rilevando - come vedremo - ai fini del computo del limite di Euro 70.000,00) le spese professionali sostenute per la progettazione, la direzione lavori, l'asseverazione ed i collaudi (Faq Cnce n. 821 del 22/06/2022)

Come richiamato dall'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143 del 25/06/2021 i committenti di interventi edilizi realizzati sul territorio nazionale hanno l’«obbligo», prima di procedere al saldo finale dei lavori, di richiedere alle imprese affidatarie l’attestazione di congruità della manodopera di cantiere. L'obbligo si applica ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia stata effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dal 1° novembre 2021 ed opera nei seguenti casi:

1) cantieri pubblici ricompresi nell’allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, realizzati da parte di imprese affidatarie, in appalto o tramite subappalto, ovvero da lavoratori autonomi, coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione;
2) cantieri privati ricompresi nell’allegato X del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, realizzati da parte di imprese affidatarie, in appalto o tramite subappalto, ovvero da lavoratori autonomi, coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione se le opere (incluse le spese professionali) risultano di valore complessivo «pari o superiore» ad Euro 70.000,00 (al netto dell'IVA - FAQ 21 CNCE del 10/11/2021 - ed inclusi gli oneri di sicurezza e di discarica - FAQ 3/4 CNCE del 17/12/2021).

E' interessante notare come, ai fini del rilascio del Durc di congruità, non rilevi l’iscrizione delle imprese affidatarie alla Cassa edile/Edilcassa; la registrazione e l’inserimento dei dati per richiedere la congruità al portale Cnce_Edilconnect (https://www.congruitanazionale.it/Home/EdilConnect ) è infatti possibile per tutte le imprese - iscritte o meno - sulle quali ricada la verifica della congruità per i «lavori edili» (accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative per il settore edile).

La circolare dell’agenzia delle Entrate del 27 maggio 2022 n. 19/E, paragrafo 8, ha ricordato "l’obbligo per il committente privato di richiedere all’impresa affidataria l'attestazione di congurità, prima di procedere al saldo finale dei lavori" mentre secondo la Commissione nazionale paritetica delle casse edili (Cnce) la mancanza della congruità della manodopera potrebbe «riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali»  tenuto conto che l’articolo 4, comma 1, lettera d), decreto interministeriale 18/02/1998 N. 41 prevede la perdita del diritto alla detrazione dei bonus edilizi in caso di violazioni delle obbligazioni contributive, relativamente agli operai utilizzati nell’intervento (Faq n. 6 - Comunicazione CNCE n. 805 del 15 febbraio 2022).

Lo scrivente, nel caldeggiare una postura marcatamente prudenziale alla normativa in esame e nel rimarcare - conseguentemente - la necessità di richiedere a tutte le imprese committenti, laddove obbligatoria, l'esibizione del Durc di congruità, ritiene che il rischio per il committente di subire la perdita del beneficio a causa di irregolarità ascrivibili al mancato rilascio della suddetta certificazione risulti relativamente basso e comunque non eccessivamente elevato tenuto conto che la causa di decadenza richiamata dal D.M. 41/1998 concerne invero le sole ipotesi di violazioni "accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente" e che né  la normativa né la prassi dell'Agenzia delle Entrate prevedono altre ipotesi di decadenza riguardo a sicurezza ed obbligazioni contributive.