Ai fini dell’accesso al superbonus per le spese di installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, la detrazione risulta subordinata alla cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. Per beneficiare dell’agevolazione, ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, non è necessaria la sottoscrizione definitiva del contratto di cessione, essendo sufficiente che il gestore nazionale cessionario comunichi l’idoneità dell’impianto. Cosa accade, invece, nel caso in cui i lavori siano effettuati dal contribuente che fruisce della detrazione, ma l’utenza elettrica sia intestata al coniuge? Mancando la coincidenza tra i due soggetti, l’Agenzia delle Entrate potrebbe contestare la spettanza della detrazione?

A distanza di circa diciotto mesi dell’approvazione del decreto Rilancio sono ancora numerose le incertezze riguardanti l’applicazione del superbonus. L’Agenzia delle Entrate fornisce quotidianamente supporto ai contribuenti con numerose risposte alle istanze di interpello.

L’impegno profuso e apprezzabile, ma non sufficiente a risolvere i numerosi dubbi che gli operatori devono affrontare.

Alcune operazioni sono estremamente articolate e la casistica che può verificarsi è particolarmente ampia. Pertanto, i dubbi si alimentano con continuità.

Superbonus per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica

Uno dei numerosi casi da affrontare riguarda la possibilità di fruire della detrazione del 110% per uno degli interventi “trainati” e, in particolare, con riferimento alle spese sostenute per
l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica. Si tratta di un intervento estremamente ricorrente in quanto in grado di determinare un considerevole risparmio di spese nella gestione dell’abitazione.

L’art. 119, comma 5, D.L. n. 34/2020 prevede un massimale di spesa in valore assoluto pari a

48.000 euro. Inoltre, non potrà essere superato il limite di 2.400 euro per ogni KW di potenza nominale dell’impianto. Tale limite si riduce (per ogni KW) a 1.600 euro in caso di interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere d), e) e f), del D.P.R. n. 380/2001.

La possibilità di fruire della detrazione non è però incondizionata, ma è prevista un’ulteriore condizione (di cui al successivo comma 7). La disposizione prevede che “la detrazione […] è subordinata alla cessione in favore del gestore dei servizi energetici (GSE) […] dell’energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo …”.

A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che per beneficiare dell’agevolazione non è necessario attendere la sottoscrizione definitiva del contratto di cessione. Al fine di ottenere il visto di conformità è sufficiente che il gestore nazionale cessionario termini
l’istruttoria comunicando l’idoneità dell’impianto. Il contratto potrà essere sottoscritto anche successivamente rispetto alla conclusione dell’intervento.

I relativi dubbi sembrano quindi essere definitivamente risolti.

Quando intestatario dell’utenza e beneficiario del superbonus non coincidono

In realtà, ulteriori incertezze sorgono con riferimento a una fattispecie che può verificarsi con una certa frequenza.

Si consideri ad esempio il caso in cui i lavori siano effettuati dal contribuente che fruisce della relativa detrazione, ma l’utenza relativa all’energia elettrica sia intestata al coniuge. Non sussiste quindi coincidenza tra i due soggetti e sorge il dubbio che l’Agenzia delle entrate possa contestare la spettanza della detrazione.

La disposizione citata prevede espressamente solo la necessità della cessione dell’energia non utilizzata (non auto-consumata) senza disporre nulla qualora l’intestatario del contratto sia un soggetto diverso rispetto al beneficiario della detrazione. In realtà, tenendo conto della ratio della disposizione, non dovrebbero sorgere ostacoli alla spettanza del beneficio, ma sarebbe auspicabile un chiarimento dell’Agenzia delle Entrate.

La condizione prevista dalla legge sembra avere natura oggettiva.

È sufficiente, quindi, la mera cessione dell’energia, indipendentemente dal soggetto intestatario dell’utenza, per fruire della detrazione del 110%.

I problemi, però, potrebbero sorgere durante la fase di apposizione del visto di conformità nell’ipotesi in cui il contribuente intenda fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito.

In tal caso, il professionista incaricato dell’apposizione del visto riscontrerebbe una diversità tra il soggetto che fruisce della detrazione (sotto forma di sconto o di cessione) e il soggetto che ha sottoscritto il contratto di cessione dell’energia. La diversità, come detto, non dovrebbe rappresentare una causa ostativa, ma un chiarimento potrebbe essere utile.