Legge 30 dicembre 2021 N. 234 (Finanziaria 2022):
L'articolo 1 comma 28 lettera l della legge finanziaria 2022 (norma di interpretazione autentica del decreto legge 157/2021) ha confermato (correggendo clamorosamente i fuorvianti contenuti della nota Circolare 16/E/2021 della Direzione Centrale Coordinamento Normativo dell'Agenzia delle Entrate) che "i prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a)...devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b)...".
Tornano quindi pienamente utilizzabili - ai fini del rilascio delle asseverazioni di congruità riguardanti tutti gli interventi edilizi agevolati (sismabonus e bonus ristrutturazione 50% compresi) - tutte le modalità richiamate all'art. 13 dell'allegato A del Decreto Ministeriale 6 agosto 2020 (c.d. decreto requisiti), di seguito integralmente riassunte:
"....il tecnico abilitato....omissis...allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri: i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni tenitoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l'edificio oggetto dell'intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui "Prezzi informativi dell'edilizia" edite dalla casa editrice DEI - Tipografia del Genio Civile".
Nota ENEA (Ministero della Transizione Ecologica) del 30 dicembre 2021:
Con una nota pubblicata sul proprio sito in data 30 dicembre 2021, Enea ha dichiarato che le asseverazioni ex art. 119 comma 13 d.l. 34/2020 relative agli stati di avanzamento lavori al 30% o al 60% degli interventi di efficientamento energetico (ecobonus 110%) possono essere trasmesse entro il 16 marzo 2022 (ovvero in tempo utile per la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle comunicazioni dell’opzione per la cessione del credito ovvero per lo sconto in fattura relativamente alle spese sostenute nell'esercizio fiscale 2021). La condizione richiesta dall’Enea è che le relative fatture siano state emesse e pagate entro il 31 dicembre 2021, ribadendo pertanto la validità del principio di cassa per la computazione delle opere che godono del Superbonus. Il tecnico qualificato che si avvale di questa possibilità scriverà nelle note dell’asseverazione la frase: «Lo stato di avanzamento lavori di cui alla presente asseverazione, l’emissione delle fatture allegate e i relativi pagamenti, per la parte dovuta, sono avvenuti entro il 31 dicembre 2021».