Dal 2022 la percentuale di detrazione del bonus facciate potrebbe scendere al 60% (salvo ripensamenti governativi e/o parlamentari).

Si tratta di un’agevolazione che dal 2020 ad oggi ha contribuito efficacemente non solo alla riqualificazione energetica di molti «palazzi e edifici storici e moderni» ma anche – come ben evidenziato nel sito del Ministero della Cultura - al miglioramento del «decoro urbano». Il bonus facciate spetta difatti anche per il restauro dei soli balconi o dei soli ornamenti e fregi, senza interventi sulle facciate» (risposta del 23 giugno 2020, n. 191).

In particolare, per gli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione spetta per il consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi.

Tra le spese agevolate per il rifacimento dei balconi, rientrano anche quelle per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo (risposta 185/2020).
Il privato consumatore che volesse ancora beneficiare della detrazione massima del 90%  dovrà effettuare il pagamento dell’intera spesa, tramite bonifico parlante, «entro il 31.12.2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori preventivati (scelta non possibile per le imprese, perché applicano il principio di competenza) ed assumendosi pertanto i rischi e le conseguenze di un eventuale inadempimento da parte dell’impresa appaltatrice.

Il beneficiario potrà altresì limitarsi al pagamento del solo 10% della fattura complessiva dei lavori (sempre per sfruttare la detrazione massima del 90% prevista per quest’anno) nel caso di riconoscimento del c.d. sconto in fattura da parte di quest’ultima (risposte al question time parlamentare del 20 ottobre 2021, n. 5-06751 e del 7 luglio 2021, n. 5-06307; Dre della Liguria del 7 luglio 2021, n. 903-521/2021).

L’intera spesa, comprensiva della parte coperta dallo sconto, si considera difatti sostenuta, in applicazione del principio di cassa, al momento del pagamento della parte non coperta dallo sconto (risposta dell’8 febbraio 2021, n. 90).