In una nota congiunta del 15 settembre u.s., l'Abi e l'Ance (Associazione nazionale costruttori edili), dopo aver comunicato l'attivazione di un tavolo strutturale congiunto per l'analisi delle tematiche riguardanti il rapporto tra banche ed imprese edili al fine di contribuire a creare le migliori condizioni per il pieno funzionamento del mercato delle cessioni dei bonus edilizi, sono tornate a sollecitare la sostituzione immediata della Circolare 23/E del 23 giugno, ritenuta non più coerente, se non in pieno contrasto, con le norme che si stanno delineando.

Come noto, a far data dal mese di aprile 2022, i più grandi istituti di credito italiani hanno cessato di fatto l'acquisto dei bonus edilizi, limitandosi allo smaltimento delle pratiche contrattualizzate per le quali si erano già impegnate all'acquisto. Una decisione rapidamente imitata da tutti gli altri intermediari e da ricondurre principalmente al decreto "Sostegni Ter" le cui novelle normative - dettate dall'esigenza di ridurre le frodi - hanno sostanzialmente ingessato il mercato dei bonus edilizi; da un lato impedendo di fatto l'operatività dello sconto in fattura e delle cessioni a terze parti in genere e dall'altro limitando gli acquisti degli intermediari alla effettiva capienza fiscale e previdenziale stimata per il quadriennio successivo all'acquisto; a nulla valendo le modifiche normative succedutesi nelle settimane successive, tutte risultate sostanzialmente vane.

Proprio per favorire lo sblocco del mercato dei crediti, l'emendamento approvato dal Senato in sede di conversione del Dl 115/2022 (c.d. "Aiuti bis") ha previsto due importanti modifiche alle norme che regolano la circolazione del Superbonus al 110% e degli altri bonus edilizi, entrambe destinate alla compressione delle responsabilità del cessionario e di seguito brevemente riassunte:

1)  in caso di agevolazioni indebitamente fruite, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura e di coloro che acquistano i crediti fiscali è circoscritta al caso di concorso nella violazione con dolo o colpa grave;

2) per i crediti sorti prima dell’introduzione delle norme anti frode, è necessario - sempre al fine di limitare la responsabilità in solido ai soli casi di dolo e colpa grave - acquisire, ora per allora, la documentazione richiesta dalla legge (visti, asseverazioni e attestazioni).

Gli istituti di credito, ed Intesa Sanpaolo in modo particolare, starebbero studiando attentamente le norme appena introdotte, con l'obiettivo di riattivare le piattaforme utilizzate per la verifica documentale e per l'acquisizione di nuove pratiche, in attesa che l'Agenzia delle Entrate, accogliendo le sollecitazioni provenienti dall'Abi e da tutti gli operatori del settore, disponga l'attuazione della nuova normativa, delimitando i confini del dolo e della colpa grave e creando le pre-condizioni necessarie alla piena riapertura del mercato dei bonus edilizi.