Gli oneri finanziari che gravano sull’impresa edile in conseguenza dell’ulteriore cessione a terzi (istituti di credito, Poste Italiane, ecc.) del credito ricevuto dal committente, a seguito della prima cessione del credito o dello sconto in fattura, vengono sempre più spesso riaddebitati, nella prassi operativa, al committente dell’intervento agevolato.

Si tratta in particolare di costi che, in particolare, dello sconto che gli istituti di credito fanno sul prezzo di acquisto del credito che gli viene trasferito dall’impresa edile (ad esempio, pari a 8 euro se il credito di 110 euro viene ceduto a 102 euro).

Si tratta di costi che non sono ovviamente detraibili per il committente (in quanto non ricompresi tra i costi accessori agevolati dai bonus edili) ma che, a certe condizioni, possono essere considerati accessori rispetto all’operazione principale (la realizzazione dell’intervento) e pertanto seguirne – quantomeno - lo stesso regime agevolato ai fini Iva (aliquota del 10%).

Per raggiungere quest’ultimo scopo difatti è consigliabile agire come segue:

a. prevedere questo riaddebito già all’interno del contratto di appalto stipulato tra il committente e l’impresa edile;
b. condizionare i lavori edili non solo all’applicazione dello sconto in fattura (o alla cessione del credito, come previsto dalla norma) da parte dell’impresa edile, ma anche alla successiva cessione dello stesso da quest’ultima a terzi (ad esempio, la banca); solo così il riaddebito integra, completa o rende possibile l’operazione principale.