Il Superbonus è rafforzato in caso di interventi edilizi necessari per ricostruire o riparare edifici danneggiati da eventi sismici. Aumenta difatti del 50% il limite massimo di spesa agevolabile (plafond), passando dagli ordinari 96 mila euro a 144 mila euro, mentre il tempo entro cui terminare i lavori per poter accedere al contributo statale può essere più lungo di 6 mesi. Sono questi alcuni dei principali elementi messi in luce dall'ampio e articolato vademecum sul contributo per gli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016/2017, pubblicato il 31 ottobre scorso, a firma di Guido Castelli, commissario straordinario di governo per la ricostruzione post sisma, e Ernesto Maria Ruffini, direttore dell'Agenzia delle entrate.
Il documento appena pubblicato, dal titolo “Ricostruzione post-sisma Italia centrale e Superbonus 110%”, fornisce chiarimenti a cittadini, professionisti e operatori economici sull'utilizzo combinato del Superbonus e degli altri incentivi fiscali vigenti con il contributo statale per la riparazione degli edifici danneggiati. In linea generale, infatti, le detrazioni edilizie non sono compatibili con altri tipi di contributi speciali, ma per quelli relativi agli eventi sismici si è fatta un'eccezione. Come specifica il vademecum, infatti, il Superbonus è compatibile e anzi, si aggiunge, ai contributi statali per la ricostruzione di tali edifici. A prevederlo è proprio il dl 34/2020, istitutivo della maxi detrazione edilizia, il cui art. 119, co. 1 ter, prevede che “nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l'incentivo spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione”.
Oltre a tale grande vantaggio la pubblicazione, a firma del commissario straordinario di governo per la ricostruzione e dell'Ade pone l'accento sul rafforzamento che vive il Superbonus nel caso di ricostruzioni post-sisma. Infatti, il massimale di spesa agevolabile con il 110% (pari a 96.000 euro per unità immobiliare) può salire del 50% per gli interventi che riguardano i fabbricati danneggiati da terremoti nei comuni elencati dal dl 189/2016 e dal dl 39/2009.
Nel dettaglio per godere del contributo statale, in caso di danni lievi, è necessario terminare i lavori di ricostruzione post sisma entro lo strettissimo tempo di 6 mesi dal loro inizio, come previsto dall'ordinanza commissariale 4/2016; tuttavia, se il contribuente intende accedere anche al Superbonus per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” e “trainati”, tale scadenza è prorogata di ulteriori 6 mesi.
Gli edifici colpiti da eventi sismici sfuggono anche alle limitazioni in materia di immobili vincolati o ubicati in centri storici, per i quali è normalmente previsto il mantenimento della sagoma e dei prospetti. L'obbligo di speciali autorizzazioni, però, è escluso espressamente “anche con riferimento alle modifiche dei prospetti” in caso di interventi Superbonus (dl 76/2020, art. 10, co. 6). Il vademecum, infine, segnala l'entrata in vigore, a partire dal 1° gennaio 2023, del Testo unico della ricostruzione privata (ordinanza commissariale 130/2022), che dedica l'intera sezione V, dall'art. 46 all'art. 50, al concorso di risorse tra il contributo per il sisma e le agevolazioni fiscali. Al suo interno, tra le altre, è presente una disposizione in base alla quale è reso obbligatorio presentare un unico titolo edilizio, un unico progetto e un unico computo metrico per accedere a entrambi i benefici, all'interno dei quali vanno distintamente indicate le spese ammesse al contributo e quelle eccedenti, ammesse al Superbonus.