Per usufruire della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio con riferimento agli interventi edilizi a seguito dei quali è previsto un cambio di destinazione d'uso, è necessario che dal titolo abilitativo che autorizza i lavori si evinca chiaramente che l'immobile oggetto degli interventi diverrà abitativo e che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 191 del 18 marzo 2021, con cui ha fornito diversi chiarimenti anche in tema di acquisto di case antisismiche.

La risposta a interpello n. 191 del 18 marzo 2021 dell'Agenzia delle Entrate contiene chiarimenti sulle detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e l’acquisto di case antisismiche.

L'art. 16-bis TUIR, prevede la detrazione ai fini IRPEF delle spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro.

L'art. 11, comma 1, D.L. n. 83/2012 ha elevato al 50% la percentuale di detrazione e raddoppiato il limite complessivo delle spese a 96.000 euro per unità immobiliare.

Le medesime condizioni sono state successivamente confermate a decorrere dal 1° gennaio 2020 dall'art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013, come sostituito, da ultimo, dall'art. 1, comma 175, lettera b), n. 1), legge n. 160/2019.

Da ultimo, le disposizioni sono state oggetto di modifica ai sensi dell'art. 1, comma 58, lettera b), n. 1), della legge di bilancio 2021, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 13/E del 2019 ha chiarito che per usufruire dell'agevolazione con riferimento agli interventi edilizi a seguito dei quali è previsto un cambio di destinazione d'uso è necessario che dal titolo abilitativo che autorizza i lavori si evinca chiaramente che l'immobile oggetto degli interventi diverrà abitativo e che l'opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

Gli acquirenti degli immobili potranno beneficiare dell'agevolazione in argomento, solo se dal titolo che autorizza i lavori risulta la destinazione d'uso residenziale.

Inoltre, l’art. 16-bis, comma 3, TUIR statuisce che la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche nel caso di acquisto di unità immobiliari ubicate in fabbricati sui quali sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.

L'art. 16-bis dispone che la detrazione spetta a condizione che:

  • l'unità immobiliare sia ceduta dall'impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi, entro diciotto mesi dalla data del termine dei lavori;
  • siano stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia;
  • gli interventi realizzati riguardino l'intero fabbricato.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.L. n. 63/2013, come da ultimo modificato per le spese di acquisto sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2021, la detrazione riconosciuta all'acquirente è pari al 50% - fino a un limite massimo di 96.000 euro - calcolato su un ammontare forfettario del 25% del prezzo di vendita dell'immobile (comprensivo di IVA), risultante dall'atto di acquisto, da ripartire in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

La detrazione di cui al comma 3 dell'art. 16-bis TUIR è determinata in relazione a ciascuna delle unità che viene acquistata, indipendentemente dalla circostanza che le unità immobiliari siano in numero maggiore rispetto a quelle iniziali.

Infatti, l'agevolazione spetta per l'acquisto dell'immobile residenziale e, nel caso di atto unico di acquisto relativo ad appartamento e pertinenza, si potrà beneficiare della detrazione sul costo complessiv