Una rete d’impresa dotata di soggettività giuridica (cosiddetta “rete-soggetto”) costituita tra imprese realizzatrici e professionisti e che sottoscrive contratti d’appalto e d’opera per la realizzazione di interventi edilizi che possono beneficiare dei vari bonus edilizi (110% compreso) può operare sia nella forma del mandato senza rappresentanza, sia in quella del mandato con rappresentanza. In entrambi i casi il committente, rispettando le condizioni prescritte, può fruire della detrazione d’imposta (anche tramite cessione del credito o sconto in fattura).
Questo il principio che si ricava dalla risposta ad interpello n. 623/2021 diffusa ieri dall’Agenzia delle Entrate e che è suscettibile di una applicazione più ampia della fattispecie della rete d’impresa trattata nel caso specifico.
L’Agenzia afferma che quando i retisti («anche qualora siano individuati dal committente») e la rete operino attraverso un mandato senza rappresentanza, trova applicazione l’articolo 3, comma 3 del decreto Iva, per cui il trattamento fiscale dell’operazione, resa o ricevuta dal mandatario, si estende anche al successivo passaggio mandatario-mandante.
Per le Entrate, gli importi riaddebitati costituiscono parte integrante del corrispettivo per il servizio fornito dalla Rete al committente, ferma restando la necessità che nelle fatture di riaddebito «o in altra idonea documentazione» deve essere descritto in maniera puntuale il servizio ed indicato il soggetto che lo ha reso, al fine di documentare le spese detraibili
Vi è da ricordare, in ogni caso, che l’Agenzia riconosce la detrazione in capo al committente anche quando si sceglie il diverso percorso del mandato con rappresentanza (interpello 480/2021), con il committente che riceve le fatture dai retisti ma delega il relativo pagamento alla rete, la quale applicherà sul riaddebito di queste somme (analiticamente descritte come sopra) l’esclusione da Iva (articolo 15, comma 1, n. 3, del Dpr 633/72).