E' stato pubblicato lo scorso 26 settembre il Dpcm del 17 settembre 2024 ovvero il provvedimento normativo che rende operative, relativamente agli interventi che beneficiano "Superbonus" ex articolo 119 legge 77/2020 (di conversione del decreto legge n. 34/2020), le comunicazioni obbligatorie introdotte dall'articolo 3 della legge 67/2024 (di conversione del decreto legge 39/2024) ed a carico, rispettivamente:
1) dei tecnici abilitati che sottoscrivono e trasmettono all’ENEA le asseverazioni richiamate dall’articolo 119, comma 13, lettera a), del D.L. n. 34/2020, per quanto concerne gli interventi di efficientamento energetico (Super-ecobonus);
2) dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori e del collaudo statico di cui all’articolo 119, comma 13, lettera b), del D.L. n, 34/2020, ognuno per i dati di propria specifica comepetenzadi, per quanto concerne gli interventi  antisismici (Super-sismabonus).
ll nuovo adempimento, introdotto per acquisire i dati necessari al monitoraggio delle spese sostenute alla data di entrata in vigore del D.L. 39/2024 (30/03/2024) e di quelle che saranno prevedibilmente sostenute successivamente (fino a tutto il 2025), è riassumibile come segue.
Interventi agevolati oggetto di monitoraggio:
- interventi edilizi con comunicazione di inizio lavori asseverata o domanda per l’acquisizione del titolo necessario alla demolizione e la ricostruzione degli edifici presentate entro la data del 31 dicembre 2023 ed in corso alla data del 1° gennaio 2024;
- interventi con comunicazione di inizio lavori asseverata o domanda per l’acquisizione del titolo necessario alla demolizione e la ricostruzione degli edifici presentate presentate a partire dal 1° gennaio 2024;
Interventi agevolati esonerati dall'obbligo di monitoraggio:
- tutti gli interventi edilizi agevolati ex art. 119 della legge 77/2020 terminati alla data del 31/12/2023.
Informazioni obbligatorie e dati da inviare:
- i dati catastali dell’immobile oggetto di intervento;
- l’ammontare delle spese sostenute nel 2024 alla data di entrata in vigore del decreto;
- l’ammontare delle spese che si prevede di effettuare successivamente a tale data e fino a tutto il 2025;
- le percentuali di detrazioni spettanti.
Ente destinatario - termini e modalità per l'invio:
Interventi di efficientamento energetico (Super-ecobonus)
- ente destinatario: Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA;
- termini e modalità per l'invio: non è previsto in questo caso alcun nuovo adempimento specifico; i termini e le modalità di trasmissione sono difatti le medesime di quelle stabilite per l’invio delle asseverazioni all’Enea (articolo 119, comma 13, lettera a) del Dl n. 34/202. Le asseverazioni per stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori trasmesse a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto includeranno all'uopo una sezione aggiuntiva, a compilazione obbligatoria, conforme all’allegato 1 del decreto in esame.
Interventi antisismici (Super-sismabonus):
- ente destinatario: Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche - PNCS (gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri);
- termini e modalità per l'invio: sono in questo caso molto più complesse. Ognuno dei professionisti incaricati della progettazione e della esecuzione dell'intervento edilizio risulta difatti assoggettato ad uno specifico e distinto obbligo di comunicazione:
fase 1) il progettista accede al PNCS ed attiva la prima scheda dell'intervento, individuando i dati catastali degli immobili oggetto di intervento e fornendo la prima stima economica dello stesso; il progettista comunica infine al direttore dei lavori l'identificativo della pratica e l'identificativo dell'asseverazione attribuiti dal PNCS;
fase 2) il direttore dei lavori accede al PNCS e previa identificazione dell'intervento inserisce nella scheda di asseverazione i dati di propria competenza ovvero:
a) l'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2024 alla data del 26/09/2024; 
b) l'ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data del 26/09/2024 (anni 2024 e 2025);
c) le percentuali delle detrazioni spettanti;
- termini per l'invio:
1) SAL (Stati avanzamento lavori) approvati entro il 1° ottobre 2024: 31 ottobre 2024
2) SAL (Stati avanzamento lavori) approvati successivamente alla data del 1° ottobre 2024: entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della approvazione del SAL.
Sanzioni:
- Cilas o titolo abilitativo presentato precedentemente all'entrata in vigore del decreto legge 39/2024: l'omessa trasmissione dei dati e delle informazioni obbligatorie nei tempi indicati dal Dpcm in esame comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa paro ad Euro 10.000,00;

- Cilas o titolo abilitativo presentato a partire dalla data di entrata in vigore del decreto legge 39/2024: l'omessa trasmissione dei dati e delle informazioni obbligatorie nei tempi indicati dal Dpcm in esame determinerà la decadenza dall’agevolazione fiscale.