La ristrutturazione di un immobile è agevolata anche se a sostenere la spesa sono, purché conviventi: il coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo. In questo caso la detrazione del 50% spetterà ovviamente al familiare convivente (soggetto pagatore) all'ulteriore condizione però che quest'ultimo (potrà trattarsi anche di un cognato) risulti anche nella disponibilità dell'immobile. Per provarlo non servono contratti, né che la convivenza e la disponibilità permangano per tutta la durata di fruizione del bonus. Lo ricorda l'Agenzia delle entrate, nella circolare 17 dello scorso 26 giugno 2023, confermando con l'occasione che i bonus edilizi sono strettamente legati al sostenimento delle spese relative ai lavori, tanto che - a differenza del superbonus -  “la detrazione spetta nel periodo in cui le spese sono sostenute” e compete “anche se il pagamento delle spese è eseguito in un periodo d'imposta antecedente a quello in cui sono iniziati i lavori o successivo a quello in cui i lavori sono completati";

Dopo aver chiarito che con il termine "familiare" si intendono i soggetti a norma dell'art. 5, co. 5, del Tuir (ovvero il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) le Entrate illustrano poi come dimostrare che sia soddisfatto il doppio requisito richiesto in capo al familiare per accedere al bonus. Egli dovrà difatti risultare convivente (ma non necessariamente presente nello stesso "stato di famiglia) ed, al tempo stesso, trovarsi nella condizione di “disponibilità dell'immobile”. A tal fine, non serve che tra i parenti sia sottoscritto un contratto di comodato d'uso, essendo sufficiente che “attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi” (una situazione del tutto analoga a quella del Superbonus, per la cui spettanza la circolare esprime il medesimo principio).

Sebbene detti requisiti debbano verificarsi già alla data di inizio dei lavori e perdurare al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione “non è necessario che permangano per l'intero periodo di fruizione della detrazione stessa” (che è ripartito in 10 quote annuali). E non solo, perché il bonus ristrutturazioni al 50% non spetta solamente per gli immobili che presentino il requisito di essere l'abitazione principale dei conviventi. La detrazione è fruibile difatti “per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dall'ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione del soggetto "pagante". L'Agenzia, coerentemente a tale assunto, specifica così che “non è richiesto che l'immobile oggetto dell'intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente”.

Concludendo, quanto ricordato dalle Entrate, rende possibile detrarre il 50% del costo degli interventi edilizi realizzati anche se a pagarli sono, ad esempio, il cognato oppure un bisnonno, purché conviventi nel periodo appena evidenziato, ed anche se a lavori ancora in corso cambiano casa (sempre che abbia già sostenuto le spese), o se condividono col proprietario solamente la casa di villeggiatura.