Quando c’è un condominio minimo e sulle parti comuni vengono eseguiti lavori agevolati dal fisco, non è obbligatorio chiedere il codice fiscale dell’edificio; le fatture dovranno essere però intestate ad un solo condomino che farà da referente per tutti gli adempimenti. Tra l’altro, sarà proprio il codice fiscale individuale di questo condomino che gli altri comproprietari dovranno indicare nella propria dichiarazione dei redditi al posto di quello condominiale.
Tutto ciò vale sia per i bonus casa ordinari, sia per il superbonus del 110 per cento. Fanno eccezione le spese pagate dai singoli condòmini per lavori eseguiti all’interno delle proprie unità immobiliari: in quest’ultima ipotesi difatti la fattura andrà sempre intestata al singolo proprietario.
Un altro aspetto su cui spesso ci sono equivoci è la nozione di condominio minimo. Le Entrate, ancora nella circolare 7/E/2021, precisano che secondo il Codice civile (articolo 1129) l’obbligo della nomina dell’amministratore scatta quando i condòmini - e non necessariamente le unità immobiliari - sono più di otto.
Quanto al criterio di riparto delle spese comuni l’Agenzia delle Entrate ricorda che ogni condòmino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata ed effettivamente rimborsata al condominio in base ai millesimi di proprietà, oppure – tenuto conto che spessissimo i condomini minimi sono privi delle tabelle millesimali – in base ai diversi criteri applicabili. Criteri che potranno essere concordati - ad esempio - in occasione dell’assemblea condominiale appositamente convocata e con l’ulteriore avvertenza di conservare tutta la documentazione debitamente sottoscritta dai partecipanti.