La circolare 16/E, emanata lunedì sera dall’Agenzia, sembra impedire l’utilizzo dei prezzari della casa editrice Dei (tra l’altro i più aggiornati) per asseverare la congruità delle spese di ristrutturazione edilizia, antisismica e restauro e tinteggiatura delle facciate (ed anche del sismabonus 110%!).

Il problema riguarderebbe tutte le opere che non ricadono nel campo applicativo del Dm Requisiti del 6 agosto 2020, dedicato agli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus ordinario e al 110%, bonus facciata con coibentazione) e per l’asseverazione delle quali è invece consentita la scelta tra i prezzari regionali, spesso datati, e i prezzi riportati nelle guide sui «Prezzi informativi dell’edilizia» edite dalla casa editrice Dei.

Il Dl 157/2021 prevede l’emanazione al riguardo di uno specifico decreto ministeriale che però arriverà solo dopo la conversione in legge. Nel frattempo lo stesso Dl 157 indica dei criteri residuali (inseriti nel comma 13-bis dell’articolo 119 del Dl Rilancio): prezzari regionali, listini ufficiali, listini delle Camere di commercio o, in mancanza, prezzi di correnti di mercato del luogo.

Proprio questa elencazione, ripetuta dalle Entrate nella circolare 16/E, pare tagliare fuori i prezzari Dei e rischia di rendere “non congrue” (e quindi non detraibili) molte delle spese edilizie oggetto di benefici fiscali (ed in modo specifico tutte quelle non rientranti negli interventi di riqualificazione energetica).
La situazione diventa paradossale nel caso dei lavori di sismabonus al 110%, per i quali la congruità era già richiesta prima del Dl Antifrodi ed è frequentemente attestata usando proprio i prezzari Dei, secondo una prassi formalizzata dalla Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del Dm 58/2017, cioè da un organo di rango ministeriale, in una risposta fornita alla Fondazione Consiglio nazionale ingegneri il 16 marzo (prot. 2257/2021) e confermata dall’interpretazione letterale dell’art. 119 comma 13-bis del Decreto Rilancio.

Quest’ultimo difatti, rinviando l’asseverazione della congruità delle spese di qui al comma 13 lettera a (interventi ecobonus) e lettera b (interventi sismabonus) ai “prezziari individuati dal decreto di qui al comma 13 lettera a” - ovvero al “decreto requisiti” DM 6 agosto 2020 – non fa altro che consentire esplicitamente l’applicazione (anche) del tariffario Dei agli interventi ricompresi nel sismabonus 110% (s.v. Allegato A – Articolo 13 del DM citato).
Si spera pertanto in un subitaneo ripensamento delle Entrate riguardo all’utilizzo a pieno titolo del prezziario Dei ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese sostenute dai contribuenti per tutti gli interventi edilizi agevolati dalla normativa nazionale.