L'installazione degli impianti fotovoltaici (e dei connessi impianti di accumulo) così come quella dei pannelli solari gode nel panorama fiscale nazionale di numerosi bonus fiscali. Si riepilogano di seguito i "CODICI INTERVENTO" più comuni da indicare nella comunicazione da inoltrare telematicamente all'Agenzia delle Entrate nei casi di c.d. "sconto in fattura" ovvero di cessione a terzi dei crediti maturati:
CODICE INTERVENTO 8
Installazione di pannelli e collettori solari (ecobonus ordinario ed intervento trainato superbonus 110%).
Installazione di pannelli e collettori solari (ecobonus ordinario ed intervento trainato superbonus 110%).
CODICE INTERVENTO 16
Installazione di impianti fotovoltaici (detrazione Irpef 50% per ristrutturazioni edilizie ex articolo 16-bis, comma 1, lettera h Dpr 917/1986 - max Euro 96.000,00 - spese sostenute entro il 31 dicembre 2024).
Installazione di impianti fotovoltaici (detrazione Irpef 50% per ristrutturazioni edilizie ex articolo 16-bis, comma 1, lettera h Dpr 917/1986 - max Euro 96.000,00 - spese sostenute entro il 31 dicembre 2024).
CODICE INTERVENTO 19
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (superbonus 110%: intervento trainato ovvero effettuato su immobile soggetto a “restrizioni edilizie”).
Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici (superbonus 110%: intervento trainato ovvero effettuato su immobile soggetto a “restrizioni edilizie”).
CODICE INTERVENTO 20
Installazione (contestuale o successiva) di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici agevolati (superbonus 110%: intervento trainato ovvero effettuato su immobile soggetto a “restrizioni edilizie”).
Installazione (contestuale o successiva) di sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici agevolati (superbonus 110%: intervento trainato ovvero effettuato su immobile soggetto a “restrizioni edilizie”).
ERRATA INDICAZIONE DEL CODICE INTERVENTO
L'errata indicazione del codice di intervento non comporta la necessità di annullare la comunicazione presentata. In particolare, trattandosi di errori od omissioni formali che non incidono su elementi essenziali della detrazione spettante, l'opzione è considerata valida ed il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione. Tuttavia, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio (o il condomino incaricato, in caso di assenza di amministratore), o l’intermediario che ha inviato la comunicazione, dovranno segnalare all’Agenzia delle Entrate - con nota da trasmettere all’indirizzo pec annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it - l’errore commesso ed indicare i dati corretti (s.v. Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022).
L'errata indicazione del codice di intervento non comporta la necessità di annullare la comunicazione presentata. In particolare, trattandosi di errori od omissioni formali che non incidono su elementi essenziali della detrazione spettante, l'opzione è considerata valida ed il relativo credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione. Tuttavia, ai fini dei successivi controlli, il cedente, l’amministratore di condominio (o il condomino incaricato, in caso di assenza di amministratore), o l’intermediario che ha inviato la comunicazione, dovranno segnalare all’Agenzia delle Entrate - con nota da trasmettere all’indirizzo pec annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it - l’errore commesso ed indicare i dati corretti (s.v. Circolare n. 33/E del 6 ottobre 2022).