A partire dal 1° dicembre 2023 l'ultimo cessionario dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni previste dall’art. 121, comma 1, lettere a) e b), della legge 77/2020 sarà tenuto a comunicare all’Agenzia delle entrate gli importi dei medesimi non più utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini per l'utilizzo in compensazione. Il nuovo adempimento obbligatorio, previsto dall'art. 25 del D.L. 104/2023, consentirà all'Agenzia non solo di conoscere l'ammontare dei circa 135 miliardi di crediti fiscali in attesa di liquidazione che è o andrà definitivamente persa (e che quindi non sarà mai monetizzata) ma anche di comprendere in maniera più precisa l’entità dell’emergenza che sta colpendo migliaia di imprese in tutta Italia: sono ancora moltissime difatti le aziende in attesa di monetizzare bonus che hanno acquisito sotto forma di "sconti in fattura".
L'obbligo di comunicazione, che a regime dovrà essere adempiuto entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza mentre per gli eventi conosciuti in data anteriore al 1° dicembre 2023 è fissato entro il 2 gennaio 2024, riguarderà sia i crediti non più utilizzabili per volontà delle parti coinvolte sia quelli oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo. Non risultano invece assoggettati all'obbligo di comunicazione i crediti sottoposti a sequestro, atteso che tale informazione è già in possesso dell’Agenzia (il sequestro di tali crediti viene difatti comunicato dall’Autorità giudiziaria all’Amministrazione finanziaria la quale, eliminandoli tempestivamente dal cassetto fiscale, ne sospende qualsiasi possibilità di utilizzo in compensazione).
Ogni comunicazione andrà effettuata utilizzando un apposito servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti". Tramite il medesimo servizio potranno essere consultati i dati delle comunicazioni accolte ed i cui crediti non risulteranno più a disposizione del cessionario. Nella comunicazione, che conterrà la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito, dovranno essere indicati i seguenti dati: 
1) per i crediti tracciabilii:
- il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
- una o più rate annuali dei crediti;
2) per i crediti non tracciabili:
- gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.
La mancata comunicazione entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'inutilizzabiità del credito comporterà l’applicazione di una sanzione pari ad Euro 100,00 a carico dell'ultimo cessionario.