Una nuova Faq pubblicata dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 17 marzo prova finalmente a mettere ordine nella giungla normativa creata dall’entrata in vigore del decreto Sostegni ter (Dl 4/2022) e del decreto Frodi (Dl 13/2022). Si rammenta difatti a quest'ultimo riguardo che l'emanazione ravvicinata dei due provvedimenti normativi ha determinato, nel giro di pochissimi giorni, un’alternanza tra almeno tre diversi regimi di cessione dei bonus edilizi.
Pubblichiamo di seguito un quadro sinottico dei chiarimenti forniti dall'amministrazione finanziaria suddiviso per singola casistica affrontata:
1) Prima cessione, sconto in fattura e cessioni successive alla prima effettuate/comunicate entro il giorno 16 febbraio 2022
Il soggetto acquirente del credito ed il fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura avranno ancora a disposizione, in questo caso, numero tre ulteriori cessioni: una libera (jolly) e due a soggetti qualificati (in ambiente controllato).
2) Prima cessione, sconto in fattura e cessioni successive alla prima effettuate/comunicate entro il giorno 16 febbraio 2022 e cessione libera (jolly) effettuata/comunicata dal giorno 17 febbraio 2022 al giorno 25 febbraio 2022
Il soggetto acquirente del credito avrà ancora a disposizione, in questo caso, numero due ulteriori cessioni a soggetti qualificati (in ambiente controllato).
3) Prima cessione e sconto in fattura effettuate/comunicate a partire dal giorno 26 febbraio 2022 (entrata in vigore del Decreto Legge 13/2022)
Il soggetto acquirente del credito avrà ancora la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni a soggetti qualificati (banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d’Italia o imprese di assicurazione);
Il fornitore che ha riconosciuto lo sconto in fattura avrà ancora a disposizione tre ulteriori cessioni (una libera e due a soggetti qualificati).