) MODALITA' DI ESECUZIONE DEI BONIFICI "PARLANTI"
Il pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi edilizi agevolati deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto (professionista incaricato, impresa esecutrice, ecc.) in favore del quale il bonifico è stato effettuato.
Si riportano di seguito alcune delle causali standard di uso più frequente proposte - unitamente allo spazio digitale editabile per il testo libero - dalle piattaforme di home banking dei maggiori istituti di credito:
a) "Intervento manutenzione e ristrutturazione ordinario ex art. 16-bis Dpr 917/86 (da utilizzarsi per: interventi di manutenzione straordinaria degli edifici con detrazione al 50%";  installazione impianti fotovoltaici, ecc.);
b) "Lavori di riqualificazione energetica EX art. 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296" (da utilizzarsi per: sostituzione di infissi e serramenti; sostituzione impianto di climatizzazione; interventi di isolamento termico degli edifici, ecc.);
c)  "Spese per interventi antisismici - legge n. 50/17" (esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici con detrazione variabile dal 70% all'85% a seconda della riduzione del rischio sismico ottenuto con l'intervento edilizio agevolato).

2) DATA DI EFFICACIA (E DATA ULTIMA DI ESECUZIONE) DEI BONIFICI "PARLANTI"
Come noto la detraibilità dei bonus edilizi soggiace al c.d. "principio di cassa" (criterio di determinazione del reddito fiscale fondato sulla rilevanza sostanziale delle date di effettive di esecuzione dei pagamenti e di incasso delle entrate). Con l'approssimarsi del 31 dicembre 2023, i proprietari di immobili oggetto di interventi edilizi agevolati si pongono la domanda, come ogni anno, su quale sia la data ultima di effettuazione dei pagamenti per poter legittimamente fruire dei relativi crediti fiscali. Posta questa doverosa premessa cercheremo di fugare i dubbi di operatori e contribuenti fornendo loro un semplice esempio.
In data 29 dicembre 2023 il contribuente ha ordinato (via home banking o presso lo sportello del proprio istituto di credito) l'esecuzione di un bonifico "parlante" in favore della impresa esecutrice dei lavori. Dalla ricevuta del bonifico risultano le seguenti date:
-  data esecuzione dell'ordine di bonifico: 29/12/2023;
-  data regolamento del bonifico (data di accredito della somma bonificata sul conto corrente del beneficiario): 02/01/2024.
Orbene, nel caso sopra esposto il credito risulta correttamente maturato nell'anno d'imposta 2023 e fruibile a partire dalla dichiarazione dei redditi da presentare nell'anno 2024 (ovvero cedibile a terzi entro la data del 16/03/2024 se munito dei previsti requisiti di legge).

3) CREDITO ANTICIPATO DAL FORNITORE (DATA DI EFFICACIA DEL C.D. "SCONTO IN FATTURA")
Nel caso di "Sconto in fattura" (ovvero di contributo, sotto forma appunto di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati ex art. art. 121 del DL 34/2020 e ss.) il momento di sostenimento della spesa, come più volte affermato dall'Agenzia delle Entrate (s.v. ex pluribus: risposta ad un quesito posto nel corso della Videoconferenza del 20.9.2023), è da intendersi concomitante con quello di trasmissione della fattura a mezzo SDI (Sistema di Interscambio per la ricezione delle fatture emesse dai fornitori gestito dall'Agenzia delle Entrate). Ciò premesso, al fine di consentire al committente di beneficiare del superbonus nella misura massima del 110%, il fornitore dovrà emettere e trasmettere la fattura  entro e non oltre lo scadere del 31.12.2023 (avendo cura di indicarvi l’indicazione dello sconto applicato a titolo di anticipazione ex articolo 121 del DL 34/2020), non risultando pertanto rilevante - allo stesso fine - il maggior termine di 12 giorni (decorrenti dall'effettuazione dell'operazione) concesso al fornitore dall’art. 21, co. 2 lett. g-bis del Dpr 633/72 per l'inoltro allo SDI.
 
4) DATA DI RIFERIMENTO DELLE ASSEVERAZIONI ENEA AL FINE DI BENEFICIARE DEL BONUS 110%
Con riferimento alle asseverazioni ENEA rilasciate dai tecnici abilitati nel contesto di interventi agevolati di efficientamente energetico, si ricorda ai colleghi interessati che, al fine di beneficiare del superbonus nella misura massima del 110%:
a) in caso di  SAL: l’asseveratore dovrà inserire nelle note all’interno della Asseverazione ENEA che il SAL è relativo ad interventi conclusi entro il 31.12.2023;
b) in caso di Fine Lavori: l’asseveratore dovrà inserire nel frontespizio dell’Asseverazione ENEA la data di conclusione dei lavori (che - per fruire della detrazione al 110% - dovranno necessariamente essere conclusi entro il 31.12.2023);
c) in caso di Fine Lavori: la data di conclusione dei lavori inserita nell’Asseverazione ENEA dovrà risultare anche nella chiusura della CILAS depositata presso il Sue del Comune competente;
d) in entrambi i casi sub a) e sub b): sarà possibile, avendo cura di inserire nella pratica le predette annotazioni, trasmettere l’asseverazione ENEA successivamente alla data del 31/12/2023 (si consiglia comunque , in questo caso, di non non postergare l'invio oltre la data del 31/01/2024):
e) in caso asseverazione ENEA trasmessa successivamente allo scadere del 31.12.2023 e regolarmente munita delle predette annotazioni: si invitano comunque i gentili colleghi, al fine di acquisire ulteriore prova che il SAL o il Fine Lavori è stato concluso entro il 31.12.2023 e tenuto altresì conto dell'approccio istruttorio adottato finora dall'Agenzia delle Entrate e dalla GdF in occasione delle attività di verifica sulla riconoscibilità dei bonus edilizi, a trasmettere via PEC al committente ed all’impresa esecutrice entro lo scadere del 31.12.2023 una dichiarazione di atto notorio al fine di attestare il raggiungimento del SAL o del Fine Lavori; 
f) in caso asseverazione ENEA trasmessa successivamente allo scadere del 31.12.2023 ma priva delle indicazioni di cui ai punti sub a) e b): non sarà possibile procedere con il trasferimento a terzi del credito maturato (l'asseverazione - in questo caso - dovrà considerarsi relativa all'anno fiscale 2024 ed il soggetto beneficiario si troverà costretto ad indicare il bonus fiscale nella propria dichiarazione reddituale per l'anno d'imposta 2023).

5) DATA DI RIFERIMENTO DELLE ASSEVERAZIONI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO AL FINE DI BENEFICIARE DEL BONUS 110%
Con riferimento alle asseverazioni rilasciate dai tecnici abilitati nel contesto di interventi agevolati di riduzione del rischio sismico (allegati 1-SAL, B1 e B2), si ricorda ai colleghi interessati che, al fine di beneficiare del superbonus nella misura massima del 110%:
a) in caso di SAL: l’asseveratore dovrà predisporre il modello 1-SAL inserendo all’interno dell’asseverazione che lo stesso SAL è relativo ad interventi conclusi entro il 31.12.2023;
b) in caso di Fine Lavori: gli asseveratori (direttore dei lavori e collaudatore statico ove previsto) dovranno attestare all’interno dei modelli B1 e B2 la data di conclusione dei lavori (che - per fruire della detrazione al 110% - dovranno necessariamente essere conclusi entro il 31.12.2023);
c) in caso di Fine Lavori: la data di conclusione dei lavori attestata all'interno dei modelli B1 e B2 dovrà risultare anche nella chiusura della CILAS depositata presso il Sue del Comune competente e che dovrà contenere in allegato i predetti modelli;
d) in entrambi i casi sub a) e sub b): sarà possibile, avendo cura di inserire nelle asseverazioni le predette annotazioni, predisporre i modelli 1-SAL, B1 e B2 (quest'ultimo nei casi di intervento soggetto a collaudo) successivamente alla data del 31/12/2023 (si consiglia comunque, in questo caso, di non non postergarne la predisposizione oltre la data del 31/01/2024):
e) in caso di modelli 1-SAL, B1 ed eventualmente B2 predisposti successivamente allo scadere del 31.12.2023 e regolarmente munitI delle predette annotazioni: si invitano comunque i gentili colleghi, al fine di acquisire ulteriore prova che il SAL o il Fine Lavori è stato concluso entro il 31.12.2023 e tenuto altresì conto dell'approccio istruttorio adottato finora dall'Agenzia delle Entrate e dalla GdF in occasione delle attività di verifica sulla riconoscibilità dei bonus edilizi, a trasmettere via PEC al committente ed all’impresa esecutrice entro lo scadere del 31.12.2023 una dichiarazione di atto notorio al fine di attestare il raggiungimento del SAL o del Fine Lavori; 
f) in caso di modelli 1-SAL, B1 ed eventualmente B2 predisposti successivamente allo scadere del 31.12.2023 ma privi delle indicazioni di cui ai punti sub a) e b): non sarà possibile procedere con il trasferimento a terzi del credito maturato (l'asseverazione - in questo caso - dovrà considerarsi relativa all'anno fiscale 2024 ed il soggetto beneficiario si troverà costretto ad indicare il bonus fiscale nella propria dichiarazione reddituale per l'anno d'imposta 2023).

6) CESSIONE NON CONTESTUALE A SOGGETTI DIVERSI
Nel contesto degli interventi edilizi che furiscono del superbonus il credito d'imposta generato in ciascun Sal ovvero nel Sal finale può essere ceduto in tempi diversi ed a soggetti distinti. Come chiarito difatti dalla stessa Agenzia delle Entrate (circolare n. 19/E/2022 paragrafo 4.2), la persona fisica committente di interventi edilizi agevolati può cedere il credito maturato in seguito all'esecuzione di ciascun SAL ovvero a fine lavori frazionandone l'importo tra più soggetti (persone fisiche, società ed enti), con la cessione che potrà avvenire all'interno di un unico modello di comunicazione (Provvedimento delle Entrate 35873/2022) ovvero - necessitando di tempistiche diverse - predisponendo ed inviando distinte comunicazioni telematiche (ciascuna, ad esempio, per ogni soggetto cessionario).
  
7) SCONTO IN FATTURA E MODELLO REDDITI
Il cosiddetto "sconto in fattura" costituisce un contributo, sotto forma appunto di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore, a sua volta, recupererà il contributo anticipato sotto forma di credito d'imposta (circolare Agenzia Entrate n. 24/2020, par. 7). Come precisato sul proprio sito istituzionale, al momento della ricezione delle comunicazioni dell’opzione (sconto in fattura o cessione del credito), l’Agenzia delle Entrate opera una serie di controlli sul contenuto delle stesse, utilizzando i dati già in suo possesso e quelli trasmessi da Enea per il Superbonus sugli interventi di riqualificazione energetica. In quest'ambito vengono ad esempio verificati taluni elementi quali la correttezza formale e la completezza dei dati, la presenza del visto di conformità e dell’asseverazione, il rispetto dei limiti di spesa e di detrazione in relazione alle diverse tipologie di intervento. Detti controlli (s.v. circolare n. 16/E del 29.11.2021) favoriscono la verifica della spettanza e quindi il successivo utilizzo del beneficio fiscale e rendono pertatno non necessario indicare la misura di favore nel modello Redditi.