Il ministero dell’Economia rispondendo ad una interrogazione parlamentare in Commissione Finanze alla Camera ha chiarito come calcolare il limite di spesa agevolabile ai fini della fruizione del cosiddetto Superbonus da parte delle ONLUS. Il numero delle unità immobiliari «figurative» deve essere determinato rapportando la «superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi» a «la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
Ai fini del calcolo del limite di spesa agevolabile ai fini della fruizione del cosiddetto Superbonus da parte delle ONLUS, il numero delle unità immobiliari «figurative» deve essere determinato rapportando la «superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi» a la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 120- sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
Lo ha precisato ministero dell’Economia con la risposta del 14 febbraio 2024 all’interrogazione parlamentare n. 5-01992. In ordine all’applicazione del comma 10-bis dell’articolo 119 del DL 34/2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti, tra l’altro, con la Circolare 8 febbraio 2023, n. 3/E. In tale circolare dopo aver richiamato la norma sopra citata, è stato indicato che attesa la locuzione generica della norma riferita alla superficie media al fine di evitare differenze territoriali, occorre fare riferimento al valore medio ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate riferibile alla media nazionale e non a quello del comune ove è ubicato l’immobile stesso. Ad Esempio, nel caso di una superficie lorda del fabbricato di 4.000 metri quadri e una superficie media ricavabile dall’OMI di 100 metri quadri, dal rapporto di queste due grandezze si determinano n. 40 unità immobiliari “figurative”. Tale ultimo parametro va moltiplicato per i limiti di spesa previsti per le singole unità immobiliari in relazione agli interventi agevolabili che si intendono effettuare. A titolo esemplificativo, nel caso di un intervento (trainante) di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio, il massimale di spesa agevolabile è pari a 2.000.000 di euro, ricavabile dal prodotto tra il numero di unità immobiliari “figurative” (40 unità) e il limite di spesa (50.000 euro) previsto per gli edifici unifamiliari di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Quindi, in base al dato letterale della norma, ai fini del calcolo del limite di spesa agevolabile, il numero delle unità immobiliari «figurative» deve essere determinato rapportando la «superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi» a «la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».
L’esempio prospettato nella Circolare n. 3 del 2023, nel quale si fa riferimento alla superficie lorda in luogo di quella complessiva, aveva esclusivamente l’obiettivo di illustrare, in termini matematici, le modalità di calcolo delle unità immobiliari figurative ma non intendeva, in alcun modo, derogare al parametro – costituito, si ribadisce, dalla superficie complessiva – da porre al numeratore del rapporto previsto dal primo periodo del comma 10-bis dell’articolo 119 del decreto-rilancio.