La semplificazione è contenuta nel provvedimento attuativo del ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani (prot. 0000297 del 2/8/2022) e consiste nella possibilità di utilizzare, a partire dal 7 settembre, una procedura amministrativa unificata (già prevista dal dlgs n. 199/2021 per gli impianti fotovoltaici fino a 50kw) per  l'installazione, la modifica, il potenziamento, la connessione e l’esercizio degli impianti solari fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 200KW (ovvero dal piccolo impianto domestico da 20 kW fino a quelli capaci di servire un intero capannone) e muniti delle seguenti caratteristiche:
- situati presso clienti finali già dotati di punti di prelievo;
- per i quali siano necessari lavori c.d semplici ovvero da eseguirsi in "edilizia libera" (escludendo cioè gli interventi destinati agli immobili vincolati, normalmente oggetto di SCIA o permesso di costruire, con la sola di quelli «integrati nelle coperture» e non «visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici; ovvero nel caso in cui i manti delle coperture siano realizzati in materiali della tradizione locale»);

- per i quali sia richiesto il ritiro dell’energia al Gse (Gestore dei servizi energetici, Società interamente partecipata dal Ministero dell’economia) Incluso il ritiro dedicato, ovvero la cessione a mercato dell’energia elettrica mediante sottoscrizione di un contratto di dispacciamento con una controparte diversa dal Gse.  


Si rammenta a quest'ultimo riguardo che gli impianti fotovoltaici sono costituiti da un materiale, il silicio, in grado di produrre energia elettrica se investito dalla luce solare e che ad oggi ne esistono di due distinte categorie:
- quelli connessi alla rete elettrica locale (in inglese “grid connected”), la cui produzione si integra con quella proveniente dalla rete limitandone così la richiesta (la parte eccedente viene venduta alla rete);
- quelli indipendenti dalla rete elettrica locale (in inglese “stand alone”) che assicurano l’alimentazione di carichi specifici (spesso provvisti di un sistema di batterie - energy storage - in grado di garantire la “continuità di servizio”).

Per effetto del richiamato decreto, il richiedente - prima di iniziare i lavori - dovrà compilare on line e trasmettere al proprio gestore di rete la prima parte del nuovo Modello Unico semplificato (che sostituisce tutte le procedure e le autorizzazioni necessarie all’installazione dei moduli sugli edificci) autorizzando quest'ultimo ad addebitare i costi d'allaccio alla rete elettrica. Il Gestore di rete effettuerà poi tutte le verifiche necessarie e, in caso di esito positivo, avvierà automaticamente l’iter di connessione alla rete. La seconda parte del Modello Unico dovrà invece essere inviata al termine dei lavori.

Le informazioni minime richieste dal Modello Unico semplificato sono le seguenti:
- i dati anagrafici del proprietario dell'immobile o del bene oggetto d'intervento o di chi abbia titolo a presentare il modello (il cosiddetto richiedente);
- l'indirizzo dell'immobile o il luogo in cui si trova la struttura e la descrizione sommaria dell'intervento da effettuare;
- la dichiarazione del richiedente di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dei lavori da realizzare alle regole dell'arte ed alle normative di settore;
- i dati funzionali alla connessione e all'accesso al mercato dell'impianto fotovoltaici che si vuole installare.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 6 dicembre p.v.) l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) dovrà comunque aggiornare i provvedimenti di propria competenza, identificando le tipologie dei lavori - diversi rispetto a quelli c.d. semplici - che potranno rientrare nel perimetro di utilizzo del Modello Unico e definire un corrispettivo unico standard inclusivo dei costi di connessione che i soggetti richiedenti saranno tenuti a corrispondere ai gestori di rete in caso di esito positivo delle verifiche.