Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 13/2022 (recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia”) il Governo ha finalmente sbloccato la compravendita sul mercato interbancario dei bonus edilizi (sostanzialmente paralizzata dall'entrata in vigore del decreto Sostegni Ter, che ne aveva limitato la cedibilità ad una sola compravendita). Si riassumono di seguito i punti salienti del decreto:

1) CESSIONE DEI CREDITI FISCALI ALL'INTERNO DEL CIRCUITO INTERBANCARIO

La novità più interessante in tema di cessione dei crediti fiscali è contenuta nell’articolo 1. La norma difatti, ripristinando - seppure in forma limitata - le cessioni plurime dei bonus fiscali, prevede che, dopo la prima acquisizione dal beneficiario della detrazione, questi ultimi possano essere ceduti altre 2 volte, ma solamente a banche e intermediari finanziari iscritti all'albo o ad imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

2) BOLLINO DI QUALITA' E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO DEL CREDITO

Il nuovo decreto preve l’introduzione di un “bollino di qualità”, ovvero di un codice identificativo univoco utile a consentire la tracciabilità dei bonus fiscali. A tale prudenziale previsione normativa si affianca il divieto di frazionamento del bonus: la somma difatti potrà essere ceduta solamente nel suo ammontare complessivo. La misura intende ostacolare la cartolarizzazione dei crediti fiscali attraverso società veicolo, arginando pertanto l’ulteriore rischio della frammentazione dei crediti e scardinando un sistema che, secondo i dati forniti dall’Agenzia delle Entrate ha favorito frodi per svariati miliardi di euro.

3) ASSEVERAZIONI DI CONGRUITA' - INASPRIMENTO DELLE SANZIONI A CARICO DEI TECNICI ABILITATI

Il nuovo decreto inasprisce le sanzioni civili e penali a carico dei tecnici asseveratori. A quest'ultimo riguardo l’articolo 2 del provvedimento modifica l'art. 119 della Legge 77/2020 inserendo il comma 13-bis 1 secondo cui "il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13, espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena sarà aumentata".

4) ASSEVERAZIONI DI CONGRUITA' - ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

Il nuovo provvedimento inasprisce le regole relative all’obbligo di assicurazione per i tecnici che rilasciano attestazioni o asseverazioni. L'Articolo 3 modifica difatti il comma 14 dell'art. 119 del "decreto rilancio" prevedendo che la polizza obbligatoria a carico dei tecnici asseveratori non possa più fare generico riferimento all'adeguatezza del numero e dell'importo delle asseverazioni rilasciate (con un minimo di Euro 500.000,00) ma debba essere stipulata obbligatoriamente per ogni incarico ricevuto e "con massimale pari gli importi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni”.

5) CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO - VISTO DI CONFORMITA'

L'articolo 4 del nuovo decreto prevede che, per i lavori edili di cui all’allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di importo superiore ad Euro 70.000, i benefici fiscali possono essere riconosciuti solamente se nell’atto di affidamento dell'appalto è indicato "che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, dovrà essere inoltre riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori". La novella impone evidentemente un adeguato aggiornamento delle check list utilizzate dai professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità fiscale ex art. 119 comma 11 della legge 77/2020 (di conversione del decreto legge 34/2020). La nuova norma prevede comunque un regime transitorio. Queste ulteriori verifiche (ed annotazioni) si applicheranno difatti ai lavori edili avviati decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge 13/2022.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore eventuale chiarimento.